Ciao Antonio,
Forse ti sono sfuggite le ultime modifiche al regolamento
Art. 2
...... omissis ...
L'obbligatorietà è derogata per quei soggetti che, pur iscritti all'Ordine, dichiarino, nelle forme e con gli obblighi delle autocertificazioni, di non esercitare attività professionale in forma libera o dipendente.
Al riguardo i soggetti interessati dovranno produrre ogni triennio (entro il 31 gennaio del primo anno del triennio) all’Ordine regionale di appartenenza, dichiarazione – autocertificazione sull’assoluta inesistenza di propria attività professionale.
…….
L’obbligatorietà è derogata nel caso di assenza dall’Italia per un periodo superiore ad un anno ed è concessa su richiesta motivata.
Per gli iscritti che svolgono la loro attività all’estero, l’obbligo di APC è sospeso fino al loro rientro in Italia. Il periodo di svolgimento dell’attività all’estero e l’eventuale rientro dovranno essere attestati da opportuna documentazione e comunicati all’ O.R. di appartenenza.
Per i casi di impedimento sopra elencati, il numero di crediti da maturare sarà ridotto in maniera proporzionale al periodo di sospensione dall’obbligo dell’ APC riconosciuto
P.S. la prima deroga potrebbe coincidere con le tue esigenze, bisogna vedere nel dettaglio in cosa consiste la tua attività di dipendente.
Ultima modifica di Egidio Grasso; 05/01/2012 15:42.