Mi farebbe molto piacere leggere il parere dei colleghi utenti del forum circa la seguente problematica:
Un Comune ha trasmesso al competente Genio Civile lo studio geologico inerente l'adeguamento dello strumento urbanistico alle norme antisismiche. Il funzionario geologo del GC ha verbalmente espresso qualche perprlessità circa la consistenza delle indagini (tipo ed ubicazioni).
Io ritengo che, ai sensi dell' art. 6.2.2. delle NTC, sia responsabilità del progettista geologo la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica. Nel caso in esame la campagna d'indagine è stata concordata dal geologo con l'Ente Committente sulla base di precise priorità (i fondi dei Comuni sono sempre limitati) e degli indirizzi urbanistici espressi dal PRG. Inoltre, tale indagine è stata funzionale ad una Microzonazione sismica redatta, nel rispetto della normativa vigente, dal geologo a cui la L.R. 9/83 della Campania attribuisce precise responsabilità.
Si ricorda inoltre che l'art. 13 della legge 64/74 recita in sintesi: tutti i Comuni dichiarati sismici devono richiedere il parere al Genio Civile sugli strumenti urbanistici prima della delibera di adozione ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni di piano con le condizioni geomorfologiche del territorio.
Sulla base di quanto sopra io ritengo che il geologo del Genio Civile debba esclusivamente verificare:
a) che lo studio prodotto sia conforme alla normativa vigente;
b)la compatibilità tra tale studio e gli indirizzi urbanistici riportati nel PRG;
Non ritengo invece che il geologo del Genio Civile debba, indipendentemente da quanto sopra, limitarsi a dare i voti ad un lavoro di un collega professionista o indicare come avrebbe fatto lui la campagna d'indagine. Non deve essere lui, secondo me, a valutare la pericolosità sismica dei luoghi ma il professionista incaricato.
Mi aiutate a chiarire le idee?