...ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni di piano con le condizioni geomorfologiche del territorio.
A rigore, l'articolo citato riguarda esclusivamente le condizioni geomorfologiche. Quindi, edificabilità in funzione delle forme del terreno e non della geotecnica e della geotecnica sismica.
Sempre a rigore, se esiste un pendio il funzionario potrebbe richiedere indagini geotecniche integrative, altrimenti non essere soddisfatto della campagna di indagini o dell'assenza di queste (non si tratta di un deposito sismico ma di un parere che deve essere emesso e il parere, se il funzionario non è soddisfatto della campagna di indagini, può essere negativo, anche se poi non è vincolante).
Lo stesso per quanto attiene alle zone esondabili, alla neotettonica, ecc.
Che poi il concetto venga esteso all'edificabilità in genere comprendendo la natura del sottosuolo e la sismicità locale va bene, ma non so in caso di contenzioso chi l'avrebbe vinta.
La legge parla chiaro:
compatibilità geomorfologica. E basta.
A stretto rigore quindi il funzionario potrebbe ignorare qualsiasi indagine e basarsi esclusivamente sulal geomorfologia.
In passato mi occupavo di questo articolo ed effettuavo invariabilmente sopralluoghi, dando poi prescrizioni. Trovavo necessario entrare nel merito, altrimenti non so perchè alcuni colleghi avrebbero fatto edificare anche sul fondo dei laghi o su pareti subverticali.