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Riprendo e pubblico integralmente dal sito dell'O.R.G.Lazio
"Uno degli ultimi atti firmati dal Ministro dell’Ambiente Prestigiacomo è stato, sotto forma di Regolamento, un Decreto Ministeriale sulle terre e rocce da scavo, in attuazione all’art. 186 del Codice Ambiente (D. Lgs. 152/06), ovvero il dispositivo normativo che aveva classificato le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, consentendo pertanto di escluderli dalla categoria dei rifiuti, con le pesanti ricadute gestionali che ciò avrebbe comportato.
In sintesi il Regolamento prevede i seguenti punti principali:
Chiarisce una volta per tutte che le terre e rocce da scavo sono sottoprodotti quando rispettano certi requisiti ed individua i requisiti stessi (art. 3 del Regolamento). Questi ultimi sono rappresentati essenzialmente dall’ambito di applicazione, costituito dai soli materiali da scavo (sbancamenti, perforazioni, gallerie, strade, opere in terra, residui di lavorazioni da cava e miniera tipo marmi, graniti e pietre); una novità importante, rispetto allo stato normativo attuale, è che i materiali da scavo potranno contenere anche calcestruzzo, miscele cementizie, bentonite, vetroresina, PVC, purchè le concentrazioni complessive di inquinanti della massa non siano superori a quelle introdotte dal regolamento stesso, ovvero le colonne A e B della Tabella 1, allegato 5 al Titolo V° della parte IV^ del D. Lgs. 152/06. Affinché il materiale da scavo sia considerato un sottoprodotto occorre che sia generato da un‘opera il cui scopo non sia produrre il materiale stesso o che sia utilizzato secondo il “piano di utilizzo” che prevede appunto il riutilizzo per eseguire rinterri, riempimenti, rimodellazioni morfologiche, riprofilature del piano campagna, ecc
La gestione potrà avvenire secondo tre modalità: standard, semplificata e in caso di emergenza.La procedura standard prevede la presentazione di un “piano di utilizzo” (novità introdotta dal Regolamento;) all’autorità competente (sempre il Comune tranne casi particolari) 90 giorni prima della realizzazione dell’opera; il Comune potrà anche servirsi dell’Arpa per verificare la esistenza dei requisiti in precedenza citati, per la gestione del materiale come sottoprodotto (quindi come un “non rifiuto”); in assenza di riscontro vige il silenzio-assenso. L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo; quest’ultimo stabilisce i tempi per concludere l’opera, scaduti i quali il materiale cessa di essere classificato (e quindi trattato) come sottoprodotto e rientra tra i “rifiuti”.
La procedura semplificata (art. 6 del Regolamento) è applicabile solo se la produzione del “materiale da scavo” abbia cubatura inferiore a 6.000 mc in “banco” e valori di contaminazione ovviamente inferiori alle colonne A e B della Tabella 1 del Decreto Ambiente, già citata. In questo caso requisiti e quantità del materiale da trasportare all’esterno del sito saranno attestate dall’impresa esecutrice all’Autorità competente tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/00); la gestione del materiale potrà avvenire subito dopo la presentazione della dichiarazione.
Infine, la procedura in caso di emergenza, tipo frane, alluvioni, terremoti, esplosioni, ecc, purché nel rispetto della quantità massima dei 6.000 mc (? - questo punto interrogativo lo aggiungo io) prevede che l’impresa comunichi, con medesima dichiarazione sostitutiva all’autorità competente, la necessità dell’attività almeno 24 ore prima dell’inizio.
Il regolamento, prima di poter essere pubblicato sulla G.U. ed entrare in vigore, dovrà essere esaminato dalla Corte dei Conti."
Sandro Cantoni
"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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Quindi tutto si sposta sempre di più anche in questo caso verso la parte imprenditoriale, dato che tu dici " requisiti e quantità del materiale da trasportare all’esterno del sito saranno attestate dall’impresa esecutrice all’Autorità competente tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio".
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Mah, più lo leggo, più vedo errori anche macroscopici. Mi sembra buttato là tanto per accontantare i "grandi" che lavorano sulle linee TAV. Deleterio. Saluti, Roberto
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Per Trossero, sembra che sia come dici e che in moltissimi casi di piani di gestione di TRDS (< 6.000 mc, cioè tutti i lavori medio-piccoli) la gestione verrà di fatto affidata alle imprese tagliando fuori i tecnici.
Chissà se alla UE andrà bene questo regolamento? In passato ci sono state comminate già diverse procedure di infrazione.
Sandro Cantoni
"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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Iscritto: Jul 2005
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Spero non lo pubblichino mai ! Vedo solo casini all'orizzonte
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Ecco il link al parere del Consiglio di Stato sulla bozza di regolamento per l'utilizzo dei materiali da scavo. Molti spunti di riflessione sia nel merito che nel metodo della redazione del testo... http://www.giustizia-amministrativa.it/D...01104278_27.XMLSaluti, Roberto
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Iscritto: Feb 2002
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a leggere il testo del parere del Consiglio di Stato gli estensori del Regolamento ci fanno un figurone !!!!
li hanno pettinati ben bene !!!
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Iscritto: May 2011
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A dire il vero, anche il Consiglio di Stato ha detto qualche fesseria, tipo quella sulla presunta esclusione dei residui da lavorazione di marmi e pietre e sull'assenza di richiami ai residui da estrazione (magari non sanno dell'esistenza del 117/2008...). Comunque, in generale, è proprio una "lisciatina"... Ciao Roberto
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Iscritto: May 2011
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Apprendo che il consiglio federale delle agenzie ambientali si è espresso ieri sulla bozza di regolamento con osservazioni di metodo e merito molto forti e che vanno nel senso di un cambiamento significativo. Informazioni sul gruppo Facebook Terre e rocce da scavo. Staremo a vedere... Ciao Roberto
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Saluti a tutti Dal sito del governo: "Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi (venerdì 13 gennaio)alle ore 9,20 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Antonio Catricalà. Il Consiglio ha approvato, su proposta del Presidente Monti e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Clini, un decreto-legge che definisce alcune misure urgenti per fronteggiare le criticità del sistema di recupero e smaltimento di rifiuti. Gli interventi, adottati in conformità con la politica europea a tutela dell’ambiente, riguardano il trattamento dei rifiuti in Campania, la commercializzazione dei sacchi biodegradabili per asporto di merci e l’utilizzazione dei materiali da riporto." Ennesima modifica della 152/06 
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