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Allora se come dite voi la relazione geologica è sempre obbligatoria, si evince dall'Articolo che ho citato che è obbligatoria sempre anche la RELAZIONE IDROLOGICA e la RELAZIONE IDRAULICA.
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Vedete che ho ragione, bisognerebbe OBBLIGARE gli iscritti a dei corsi di aggiornamento ANNUALI. Onde evitare queste pericolose interpretazioni.
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A titolo informativo per i frequentatori di questo post, inserisco i riferimenti esatti: DM 14 set 05 Norme Tecnche per l'edilizia 7.2. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO Il progetto delle opere interagenti con il terreno deve articolarsi nelle seguenti fasi: - modellazione geologica del sito; - indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica; - scelta della tipologia e tecnologia degli interventi e loro dimensionamento; - descrizione delle fasi e delle modalità costruttive; - verifiche della sicurezza e delle prestazioni; - piani di controllo e monitoraggio delle principali grandezze (spostamenti assoluti e relativi dell’opera interagente con il terreno e della struttura in elevato, carichi piezometrici, ecc). 7.2.1. MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO Il modello geologico del sito deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio. Esso deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per l’inquadramento, da parte del progettista, delle problematiche geotecniche a piccola e grande scala e del programma delle indagini. Il modello geologico di riferimento sarà validato e supportato da indagini specifiche in funzione dell’importanza dell’opera. 7.2.2. INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA La caratterizzazione geotecnica consiste nella individuazione, in funzione del tipo di opera e/o di intervento, delle caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche del terreno, necessarie alla definizione del modello geotecnico, alla valutazione della sicurezza, della funzionalità in relazione alle prestazioni attese, durabilità e robustezza delle opere. I parametri fisici e meccanici da attribuire ai terreni, espressi questi ultimi attraverso valori caratteristici, devono essere desunti da specifiche prove eseguite in laboratorio su campioni rappresentativi di terreno e/o attraverso l’elaborazione dei risultati di prove e misure in sito. È responsabilità del progettista definire il piano delle indagini e la caratterizzazione geotecnica corrispondente alle diverse fasi del progetto (preliminare, definitivo ed esecuti vo), tenendo conto anche delle ulteriori indagini e studi che dovranno essere svolte durante l’esecuzione dell’opera. Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art.59 del DPR 6.6.2001 n.380. I laboratori su indicati faranno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione potrà essere basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità del progettista sulle ipotesi e sulle scelte progettuali.
E quindi la relazione geotecnica potrebbe essere omessa giustificandone l'omissione ma la relazione geologica NO. _________________________________________ Inoltre da noi in Piemonte la relazione geologica ad esempio è sempre obbligatoria nella classe II di pericolosità geomorfologica. Che è la più comune ...
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Ringraziando l'ing Ridolfi per aver ripetuto il suo parere circa la possibilità del geologo di firmare la relazione geotecnica, sulle indagini preciso io.
Mi permetto di sottolineare che ai sensi di questa nuova norma tecnica il geologo non è progettista in nessun senso! lo si rileva dalla lettura attenta del punto 7.2.1 dove compaiono contemporaneamente le figure del geologo e del progettista. Dire che il geologo è il progettista delle indagini geotecniche è una forzatura che i funzionari non appoggeranno sicuramente.
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Massimo, concordo con te sui corsi annuali anche se la confusione penso riguardi un po tutti, molto probabilmente anche il legislatore non ha le idee chiare su quello che ha scritto. Dobbiamo forse aspettare la pratica comune prima di capire come ci dobbiamo comportare realmente?
X Marpis voglio essere ottimista e sperare che, anche grazie alla nuova normativa, la figura del geologo ne esca professionalmente accresciuta.
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x Massimo Trossero. Dal capitolo citato da te non si evince affatto l'obbligatorietà della relazione geologica.
La modellazione geologica non è la stessa cosa della relazione geologica.
L'opera deve basarsi su un modello geologico, dove c'è scritto che la modellazione geologica deve rientrare in una relazione geologica. La relazione geologica è senz'altro di competenza del geologo.
Solo il capitolo 10 stabilisce la serie di documentazioni che devono essere presentate.
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Vedo che ho trovato pane per i miei denti in quanto ad interpretazioni legalistiche.
Hai ragione.
Ma qui mi sento di dire in tutta tranquillità che per chi ha steso la norma (e non mi esprimo sulla sua bontà) si riferiva al geologo e basta. Leggi ben il punto 7.2.1 e tira le somme su cosa è in concreto.
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X Massimo Trossero. Forse non mi sono spiegato bene. Non è chiaro se la modellazione geologica è un documento a parte (relazione geologica) firmata da un geologo o può anche essere la costruzione di un modello geologico fatto dal progettista. Ripeto non riesco a vedere tutto chiaro come fai te, anche perchè successivamente ci saranno le interpretazioni dei progettisti (più potenti del nostro ordine. Prova a darmi altri riferimenti. Ti ringrazio.
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