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In questo decreto si parla solamente di "matrici ambientali di riporto", facendo riferimento all'allegato 2 alla parte IV del D.Lgs. 152/06.
Due domande: 1) Questo allegato citato che allegato è? L'allegato 2 al titolo V della parte IV? Non mi sembra si faccia riferimento alle matrici ambientali di riporto? 2) Tutto lo sproloquio sui riporti storici, che alla fino costituiscono un vero e proprio orizzonte stratigrafico e come tali sono equiparati ad un terreno, dov'è riportato? Nel decreto si parla di riporti in generale, non di riporti storici.
Stefano Zanarello
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Iscritto: May 2011
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Come darti torto... I casini saranno la norma. Per aiutare pochi si mette in difficoltà la maggioranza degli operatori. ma questa è la norma in Italia, no? Ciao Roberto
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Iscritto: May 2011
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Nell'allegato si cita la parola riporto solo una volta e probabilmente per puro caso. Da qui l'ideona geniale di equipararli ai suoli. Ci sono mille modi per agevolare i costi i costruttori di linee TAV e di parcheggi interrati, questo è quello sbagliato, perchè per fare 2 esempi banali: che significa storico? cosa cambia in concreto, non faccio più analisi? o le faccio diversamente? insomma, era proprio necessaria 'sta roba?? Ciao Roberto
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Iscritto: Sep 2009
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"matrici materiali di riporto"... immagino che a questo punto le analisi chimiche dovranno essere obbligatorie per poter soddisfare tutti i famosi requisiti ambientali.
per non parlare dei requisiti di tipo geologico-tecnico...
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Io ho posto quesito al ministero dell'ambiente, ad ARPA Milano e Monza, a Provincia di Milano e Monza
ecco il testo: Spett ENTI Loro Sedi
Oggetto: Quesito su Decreto Legge n° 2 del 25 Gennaio 2012-01-26
Il Sottoscritto Dr Geol Nicolodi Francesco Amedeo Alberto, Geologo Iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia con il n° 1161, Amministratore unico della soc. Foldtani Srl.
PREMESSO CHE
La società con cui opero fornisce consulenza per le pratiche ambientali e pertanto deve fornire ai propri clienti informazioni il più possibile corrette e corrispondenti alle norme di legge.
DATO CHE
In data 25 Gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0008).
VISTO CHE
Lo stesso Decreto all’Art. 3 “Materiali di riporto” recita: 1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo. 2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
VISTO CHE
Lo stesso Decreto all’ Art. 4 “Entrata in vigore” recita: 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
DATO CHE
Il comma 2 dell’art. 3 del citato decreto rimanda ad apposito decreto non ancora emanato per definire i criteri del “riporto” come “sottoprodotto”.
AL FINE DI
Poter operare con chiarezza, evitando violazioni della legge
CHIEDE
→ Di definire, in via provvisoria, i criteri di “Riporto” (caratteristiche, granulometria, percentuale di materiali estranei presenti accettabili, ecc.); → Di chiarire se tale definizione si applica solo ai “Terreni di Riporto” (fatti solo da terra-suolo, prodotto dall’attività di scavo/riporto antropico) oppure ai “Riporti” (Contenenti anche macerie, scorie di fonderia, ecc.); → Di chiarire se le Bonifiche dei Terreni contaminati si applicano, a questo punto, anche al “Riporto” (fin d’ora considerato Rifiuto e gestito senza ricadere nelle Bonifiche, ma con la semplice Rimozione Rifiuti); → Di chiarire se il Piano Gestione Terre da Scavo ex art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.ei. è applicabile al “Riporto”; → Di chiarire se, alla luce del punto sopra indicato, gli impianti di trattamento rifiuti che attualmente ritirano il “Riporto” come Rifiuto (CER 170504 o CER 170904), siano ancora abilitati a farlo.
Si resta a disposizione
Distinti Saluti
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Ottimo Geofranz.
Roberto, tu giustamente ti chiedi cosa vuol dire "storico"...100 anni, 10 anni, 1 anno, l'altroieri...??
Ma, mi sai indicare dove nel neonato decreto si parla di riporti storici? Io vedo solo cenni a generici materiali di riporto, senza specificare se storici o meno...
Cioè, questo discorso dei riporti storici, da dove salta fuori, visto che nel neonato decreto non se ne fa menzione?
Ultima modifica di s.zanarello; 26/01/2012 16:10.
Stefano Zanarello
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Stefano, hai ragione... nel testo del decreto non se ne parla, ma se ne fa ampio cenno nella relazione tecnica, che spiega quali sono (dovrebbero essere) i presupposti tecnici e logici (???) per l'adozione di un provvedimento di legge. Ottimo il quesito, Geofranz, spero che qualcuno ti risponda... Se credi, pubblicalo anche sul gruppo Facebook Terre e rocce da scavo. Ciao Roberto
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by domenico craparo - 05/08/2026 13:52
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Massimo Online17,513 Jul 9th, 2026
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