Io ho posto quesito al ministero dell'ambiente, ad ARPA Milano e Monza, a Provincia di Milano e Monza

ecco il testo:
Spett ENTI
Loro Sedi

Oggetto: Quesito su Decreto Legge n° 2 del 25 Gennaio 2012-01-26

Il Sottoscritto Dr Geol Nicolodi Francesco Amedeo Alberto, Geologo Iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia con il n° 1161, Amministratore unico della soc. Foldtani Srl.

PREMESSO CHE

La società con cui opero fornisce consulenza per le pratiche ambientali e pertanto deve fornire ai propri clienti informazioni il più possibile corrette e corrispondenti alle norme di legge.

DATO CHE

In data 25 Gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0008).

VISTO CHE


Lo stesso Decreto all’Art. 3 “Materiali di riporto” recita:

1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».

VISTO CHE

Lo stesso Decreto all’ Art. 4 “Entrata in vigore” recita:


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

DATO CHE

Il comma 2 dell’art. 3 del citato decreto rimanda ad apposito decreto non ancora emanato per definire i criteri del “riporto” come “sottoprodotto”.

AL FINE DI

Poter operare con chiarezza, evitando violazioni della legge

CHIEDE

→ Di definire, in via provvisoria, i criteri di “Riporto” (caratteristiche, granulometria, percentuale di materiali estranei presenti accettabili, ecc.);
→ Di chiarire se tale definizione si applica solo ai “Terreni di Riporto” (fatti solo da terra-suolo, prodotto dall’attività di scavo/riporto antropico) oppure ai “Riporti” (Contenenti anche macerie, scorie di fonderia, ecc.);
→ Di chiarire se le Bonifiche dei Terreni contaminati si applicano, a questo punto, anche al “Riporto” (fin d’ora considerato Rifiuto e gestito senza ricadere nelle Bonifiche, ma con la semplice Rimozione Rifiuti);
→ Di chiarire se il Piano Gestione Terre da Scavo ex art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.ei. è applicabile al “Riporto”;
→ Di chiarire se, alla luce del punto sopra indicato, gli impianti di trattamento rifiuti che attualmente ritirano il “Riporto” come Rifiuto (CER 170504 o CER 170904), siano ancora abilitati a farlo.

Si resta a disposizione

Distinti Saluti