uno ogni 1000 mc come da Delibera della Regione Veneto mi sembra plausibile per siti contaminati, ma per un'area agricola mi pare eccessivo

In realtà non esistono siti che non siano potenzialmente contaminati e un'area agricola potrebbe presentare più contaminazione di un sito industriale. Il linea genarale comunque i 1000 mc sono il minimo secondo manuale UNICHIM per i rifiuti e se devi conferire un terreno ad un impianto di smaltimento come rifiuto devi attenerti a questo.

Non ho poi capito se intendi procedere con smaltimento come rifiuto (ma mi sembra che così è) o nel riutilizzo diretto senza modifiche nel qual caso i 1000 mc potrebbero essere persino troppi e dovresti prevedere una frequenza maggiore, sul tipo 1/500 - 300 mc, sempre in accordo con la manualistica UNICHIM sulla caratterizzazione dei siti più o meno contaminati che non si sa se sono o meno contaminati fino a quando non li caratterizzi, appunto.

In riferimento agli obblighi/poteri della DL io non ho interpretato/letto sentenze della Cassazione, ho semplicemente accompagnato il Direttore Lavori dalla forestale e mentre lui è stato sentito come indagato io sono stato sentito (in quanto progettista del piano di gestione delle terre da scavo) solo come persona informata sui fatti.
In materia di gestione dei rifiuti è meglio farsi scrivere due parolacce nero su bianco dall'Impresa che gestirsi un capo d'imputazione da parte del GIP o del PM. Inoltre un'Impresa che non ha nulla da nascondere non ha nessun problema a dare copia dei formulari e delle autorizzazioni, già il fatto di negarli alla DL o al Cliente è per lo meno sospetto, data la materia, a mio modesto parere.

Spero essere stato esauriente nell'esprimere le mie personali opinioni in merito.

Buon lavoro
:-)