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Il decreto 25 gennaio 2012 n. 2 in realtà cambia i contenuti dell'art. 185, limitatamente ai commi 1, lettere a, b e c e dell'All. A al decreto 219 del 2009, che abrogava il precedente All. B al D. Lgs. 152/2006, ma solo riguardo l'art. 39 comma 4 richiamato nel D. Lgs 3 dicembre 2010. Con questo finalmente si chiarisce il significato dell'art. 105 comma 1, lettere d e g del D. Lgs. 152/2006 in ottemperanza all'art. 17 comma 3 della legge 400/1988 in tema di minchiate. Inoltre il recepimento dell'art. 192 della medesima legge, così come voluto dal precedente art. 152/2006 chiarisce l'intento del legislatore, cioè quello di non far capire una mazza a nessuno.
Alcuni anni fa, lavoravo in Francia per una ditta italiana che lavorava in subappalto. Ho dovuto tradurre per il main contractor la legge sulla privacy in francese (lingua che parlo bene), beh vi sfido a darlo. Il risultato è stato deludente ed i francesi si sono spaventati. La realtà è che non siamo un paese serio, proprio per niente.


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Sarcasmo (e ironia, ma solo poca...) più che giustificato.
Se chi fa le leggi in Italia sbaglia dall'inizio (magari consultassero i tecnici, almeno una volta), poi per forza devi mettere toppe, spesso più dannose dei buchi perchè fatte per agevolare qualcuno e non tutti. E che si affastellano e complicano come tu ben rappresentavi
Io nel mio piccolo ci ho provato e ci sto provando a rendere chiaro almeno dove si sta andando a parare. Magari però l'articolo non è così chiaro come mi ripromettevo. Se poi sei sconfortato anche a causa mia, per quanto ho scritto, ti chiedo scusa e ti prometto maggiore attenzione nei prossimi articoli.
Ciao
Roberto


Roberto Pizzi
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Roberto
non pensarlo neanche per scherzo, mi riferivo a "quelli" che dovrebbero fare leggi e le famose toppe (leggi "successive modificazioni ed integrazioni").
Magari fossero tutti chiari come te.
Il mio post era ironico hahahaha
ciao
Dario

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Sinceramente non trovo nulla di scandaloso nell'assimilare i materiali di riporto alle terre da scavo.

Nell'ambito della caratterizzazione dei siti contaminati, è quello che si è sempre fatto sin dai tempi del D.M. 471/99: se un materiale di riporto, costituito ad es. da inerti, cemento, laterizi ecc. rispetta le CSC di legge non vedo quale sia il problema.

Del resto praticamente in tutta Italia, anche nelle Regioni più ambientalmente sensisbili, si è sempre ragionato come sopra.

Per quanto rigurda il riutilizzo delle terre da scavo effettivamente la cosa è un pò più delicata perché le caratteristiche merceologiche del materiale di riporto possono essere le più disparate. Tuttavia esistono delle norme tecniche di riferimento per le caratteristiche dei materiali riciclati utilizzabili in edilizia, quindi nelle more dell'emanazione del decreto sulle terre da scavo esistono comunque dei riferimenti.

D'altra parte con la norma in questione si evitano eccessi tipo quelli avvenuti in Lombardia, dove gli Enti imponevano a priori lo smaltimento del riporto, negando qualsiasi forma di riutilizzo. Credo che sia proprio questo il motivo che ha portato all'emanazione della norma in questione.

Vi rendete conto quanto possono costare ad un'impresa delle operazioni di questo tipo, che oltreutto sarebbero quasi sempre inutili? Senza contare che in sostituzione dei materiali di riporto "smaltiti" servono nuovi materiali vergini (quindi consumo di risorse) oppure materiali riciclati che hanno caratteristiche analoghe, se non peggiori di quelli smaltiti.

Tanto, a certi soggetti non interessa, i soldi sono degli altri, l'importante è pararsi il posteriore e guardare dentro casa propria.

E noi tecnici che facciamo? Spariamo le solite frasi fatte sull'Italia che non è un Paese serio e ci schieriamo dalla parte di chi impone un'applicazione sempre più assurda delle norme ambientali, rendendole spesso insostenibili per chiunque! Così si alimenta l'illegalità e si incentiva chi aggira totalmente le norme ambientali.

Cordialmente.

Alessandro

Ultima modifica di Alex E.S.; 09/02/2012 11:46.
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Diceva qualcuno: a pensar male si fa peccato, ma generalmente ci si azzecca !
ed io sul rapporto tra riporti-terre da scavo penso male, molto male !!
Io sono consulente e capisco le ragioni di Alex, soprattutto per i rapporti con gli Enti pubblici (che badano solo a pararsi il cu..o), ma conosco anche i miei committenti (privati): se gli apri uno spiraglio "deregolamentato"....cercano di farti passare anche il plutonio come terra da scavo !!
E' inutile nascondersi dietro un dito: chi fa scavi, bonifiche e movimento terra spessissimo non è un santarellino.
Posso capire i piccoli scavi, ma il resto.......

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Ed in mezzo rimaniamo noi consulenti, che vogliamo rimanere onesti ed allo stesso tempo riuscire a lavorare !

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Alex il post era ironico e stava per dire "le complicazioni non giocano a favore della chiarezza e quindi del rispetto della legalità", quindi sono d'accordo con te, basta con le applicazioni assurde, tipo relazione ambientale + analitica per una sub irrigazione
ciao

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consulente ambientale in Italia=uomo con il cerino in mano......


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consulenti ambientali in Italia= sottoprodotti d'uomo con il rapporto sul terreno di riporto che deve passare come terre e rocce da scavo!! hahahaha


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ho trovato in rete questo articolo:

http://www.fiscal-focus.info/attualita/i-materiali-di-riporto-non-sono-rifiuti,3,5529

I materiali di riporto non sono rifiuti

Non sono rifiuti neanche il terreno non scavato e il suolo contaminato e non sono perciò soggetti alla disciplina sui rifiuti. Le novità nel dl n. 2/12

Il decreto legge n. 2 del 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 gennaio scorso e recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, modifica la disciplina prevista nel Codice ambientale, il decreto legislativo n. 152 del 2006, in tema di materiali di riporto, intendendo per tali la miscela tra materiali naturali e artificiali, sedimentati nel terreno.

Materiali di riporto - Secondo il nuovo dl n. 2 del 2012, questi materiali seguono lo stesso regime giuridico ambientale del suolo, potendo essere gestiti fuori dalla disciplina dei rifiuti, esulano quindi dal regime tradizionale dei rifiuti.

Il suolo – In base a una interpretazione fondata sull’autenticità, il nuovo dl 2/2012 sancisce che la nozione di “suolo”, così come introdotta dall'articolo 185 del Codice ambientale, si riferisce anche alle c.d. “matrici materiali di riporto”, che altri non sono che miscele eterogenee di materiali di origine antropica e terreno naturale, che tradizionalmente sono utilizzate per riempire e livellare il terreno, fino ad una totale integrazione con il suolo.

I non rifiuti - Viene così estesa la nozione di suolo, ai materiali di riporto e la conseguenza più evidente è la riformulazione del concetto di rifiuto e di quello di non rifiuto, così come era previsto già nel Codice dell’ambiente, il decreto legislativo n. 152 del 2006. Finiscono nei non rifiuti, il terreno non scavato, anche se contiene materiali di riporto, il suolo contaminato non scavato, anche se contenente materiali di riporto, il suolo non contaminato escavato nel corso di attività di costruzione, purché riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito a fini di costruzione, anche qui se contenente materiali di riporto. Il parametro di riferimento allora è la presenza o meno di materiale di riporto.

Dm ambiente – Sarà un prossimo e imminente decreto del Ministero dell’Ambiente, che detterà le nuove regole per gestire, in qualità di sottoprodotti delle terre e delle rocce da scavo, il suolo e il sottosuolo che siano derivanti da opere specifiche come sbancamenti, trivellamenti, escavazioni, demolizioni, realizzazione di costruzioni, lavorazioni materiali lapidei, con concentrazioni di sostanze inquinanti non superiori a determinati limiti massimi.

Dl liberalizzazione - A fomentare l'adozione del nuovo decreto ministeriale, è stato anche il recente decreto liberalizzazione, il dl n. 1 del 2012, che ha fissato come data ultima entro cui il ministero dell’Ambiente, dovrà adottare la nuova regolamentazione sui sottoprodotti, il prossimo marzo.

Decreto infrastrutture – Un ulteriore provvedimento, anche questo caratterizzato dall'urgenza, e in corso di approvazione, è il decreto infrastrutture, il quale prevede che, nell’attesa dell'emanazione del dm Ambiente in questione, le terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere possano essere riutilizzate nel corso dello stesso o di altro processo produttivo come sottoprodotti, senza perciò essere soggetti al regime giuridico dei rifiuti, anche se sottoposti a trattamenti preventivi.

Normale pratica industriale - L’unica condizione prevista è che questi trattamenti preventivi siano trattamenti non difformi dalla normale pratica industriale, intendendo per tale anche la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica, la stabilizzazione a calce o a cemento, l'essiccamento, la biodegradazione naturale degli additivi condizionanti. Trattamenti preventivi la cui legittimità tra l’altro, coincidente con la normale pratica industriale per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in deroga alla disciplina sui rifiuti, trova un fondamento indiscutibile proprio nel Codice dell’ambiente, all’articolo 184-bis..

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Moderated by  Massimo Della Schiava 

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