UN GEOLOGO COLLABORA ALLA STESURA DELLA LEGGE E SI DIMENTICA DEL GEOLOGO

Art. 4 bis comma 2:

L’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all’albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della presente legge.