ho trovato in rete questo articolo:

http://www.fiscal-focus.info/attualita/i-materiali-di-riporto-non-sono-rifiuti,3,5529

I materiali di riporto non sono rifiuti

Non sono rifiuti neanche il terreno non scavato e il suolo contaminato e non sono perciò soggetti alla disciplina sui rifiuti. Le novità nel dl n. 2/12

Il decreto legge n. 2 del 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 gennaio scorso e recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale, modifica la disciplina prevista nel Codice ambientale, il decreto legislativo n. 152 del 2006, in tema di materiali di riporto, intendendo per tali la miscela tra materiali naturali e artificiali, sedimentati nel terreno.

Materiali di riporto - Secondo il nuovo dl n. 2 del 2012, questi materiali seguono lo stesso regime giuridico ambientale del suolo, potendo essere gestiti fuori dalla disciplina dei rifiuti, esulano quindi dal regime tradizionale dei rifiuti.

Il suolo – In base a una interpretazione fondata sull’autenticità, il nuovo dl 2/2012 sancisce che la nozione di “suolo”, così come introdotta dall'articolo 185 del Codice ambientale, si riferisce anche alle c.d. “matrici materiali di riporto”, che altri non sono che miscele eterogenee di materiali di origine antropica e terreno naturale, che tradizionalmente sono utilizzate per riempire e livellare il terreno, fino ad una totale integrazione con il suolo.

I non rifiuti - Viene così estesa la nozione di suolo, ai materiali di riporto e la conseguenza più evidente è la riformulazione del concetto di rifiuto e di quello di non rifiuto, così come era previsto già nel Codice dell’ambiente, il decreto legislativo n. 152 del 2006. Finiscono nei non rifiuti, il terreno non scavato, anche se contiene materiali di riporto, il suolo contaminato non scavato, anche se contenente materiali di riporto, il suolo non contaminato escavato nel corso di attività di costruzione, purché riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito a fini di costruzione, anche qui se contenente materiali di riporto. Il parametro di riferimento allora è la presenza o meno di materiale di riporto.

Dm ambiente – Sarà un prossimo e imminente decreto del Ministero dell’Ambiente, che detterà le nuove regole per gestire, in qualità di sottoprodotti delle terre e delle rocce da scavo, il suolo e il sottosuolo che siano derivanti da opere specifiche come sbancamenti, trivellamenti, escavazioni, demolizioni, realizzazione di costruzioni, lavorazioni materiali lapidei, con concentrazioni di sostanze inquinanti non superiori a determinati limiti massimi.

Dl liberalizzazione - A fomentare l'adozione del nuovo decreto ministeriale, è stato anche il recente decreto liberalizzazione, il dl n. 1 del 2012, che ha fissato come data ultima entro cui il ministero dell’Ambiente, dovrà adottare la nuova regolamentazione sui sottoprodotti, il prossimo marzo.

Decreto infrastrutture – Un ulteriore provvedimento, anche questo caratterizzato dall'urgenza, e in corso di approvazione, è il decreto infrastrutture, il quale prevede che, nell’attesa dell'emanazione del dm Ambiente in questione, le terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere possano essere riutilizzate nel corso dello stesso o di altro processo produttivo come sottoprodotti, senza perciò essere soggetti al regime giuridico dei rifiuti, anche se sottoposti a trattamenti preventivi.

Normale pratica industriale - L’unica condizione prevista è che questi trattamenti preventivi siano trattamenti non difformi dalla normale pratica industriale, intendendo per tale anche la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica, la stabilizzazione a calce o a cemento, l'essiccamento, la biodegradazione naturale degli additivi condizionanti. Trattamenti preventivi la cui legittimità tra l’altro, coincidente con la normale pratica industriale per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in deroga alla disciplina sui rifiuti, trova un fondamento indiscutibile proprio nel Codice dell’ambiente, all’articolo 184-bis..