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Scusa Roberto.....forse la sto sparando grossa....ma non riesco a capire una cosa...se non ricordo male l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 è costituito da 2 commi:
il comma 1, lettere a,....,n, e il comma 2.
Qual'è il comma 4 dell'art. 185 a cui si fa riferimento nell'art. 3 del Decreto Legge 25 gennaio 2012 n. 2???
Grazie, saluti


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Si, ma poi è entrato in vigore il D.Lgs 205 del 2010.......

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Franky, occhio! Quella a cui ti riferisci è la vecchia versione del testo unico. Quella più recente riporta un art. 185 composto da 4 commi...
Ciao
Roberto


Roberto Pizzi
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Si si, scusate per l'intensità dello sparo......chiaramente si fa riferimento al correttivo del D.Lgs. 152/2006, grazie!!!
Saluti

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Utilizzo questo thread per una situazione da risolvere che vado a descrivere: in un cantiere in cui verrà riutilizzata una parte delle terre da scavo ivi prodotte non c'è spazio per lo stoccaggio temporaneo delle medesime (non c'è neanche la possibilità di allargare la zona di cantiere). Sarebbe invece disponibile un terreno a 100 m di distanza, sempre di proprietà dell'impresa ma non adiacente all'area di cantiere.
Fermo restando che sono consapevole che le terre possono uscire dal cantiere solo in due modi:
1) escluse dal regime di rifiuto ai sensi dell'art. 186 del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii. per andare al sito di ricevimento ed utilizzo;
2) col formulario in discarica;
la domanda è questa: sarebbe possibile percorrere una terza via, e cioè cantierare anche il terreno vicino (ma non adiacente) al cantiere, definendolo come sito funzionale allo sviluppo del cantiere e stoccare le trds nel sito facendole uscire non come trds ai sensi del 186 ma come materiale di cantiere (alla stregua di altro materiale da costruzione) registrando i loro movimenti su appositi registri di cantiere?
So che questa (eventuale) soluzione è (molto) più che una forzatura ma è quanto di meglio è stato 'partorito' durante un incontro con la forestale (il suggerimento ad esplorare la possibilità di percorrere questa via è arrivato da loro) per evitare che terre che potrebbero essere riutilizzate in cantiere vadano in discarica.
Attendo suggerimenti magari da chi si è già trovato ad affrontare una situazione del genere.


Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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Sandro.... forse si ma ti rispondo più tardi.
MAssimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25/01/2012, n. 2 recante misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale, che ora passa all'esame della Camera. Il DDL di conversione ha apportato diverse modifiche all'articolato del decreto-legge, introducendo anche nuove disposizioni, soprattutto di modifica del D. Leg.vo 152/2006 (Codice dell'Ambiente). Di seguito i principali contenuti.

Materiali di riporto
All'art. 3 del provvedimento (interamente sostituito dal DDL di conversione) è fornita interpretazione autentica dell'art. 185, comma 1, lettere b) e c), e comma 4 del D. Leg.vo 152/2006, finalizzata ad escludere dall'applicazione della normativa sui rifiuti, di cui al Titolo I della Parte IV del medesimo Codice, le matrici materiali da riporto. Per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati in passato per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, ad esempio, materiali di demolizione e materiali terrosi.

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-------Moderatore mode ON--------
Dunque intervengo poco come moderatore, ma evitate di aprire 3 o 4 post sullo stesso argomento!! Rischiate un cartellino giallo.

Ho riunito i quattro post presenti in un unico e tutti gli interventi sono ordinati per data.
-------Moderatore mode OFF--------


Comunque il testo del D.L. 2/2012 non rappresenta un correttivo, ma una interpretazione autentica!!

Modifiche introdotte dal D.L. 2/2012 art. 3 comma 1
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.


Con il comma 2 si modifica (in rosso) il correttivo quater D.Lgs 205/2010 – Art. 39 Comma 4
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di di cui all’articolo 184-bis comma 2, è abrogato l’articolo 186.
Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.


Sostanzialmente fino all'emanazione del D.M. citato anche dal D.L. 1/2012 - art. 49
Utilizzo terre e rocce da scavo
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

(previsto quindi per fine marzo??) non cambia nulla rispetto all'attuale.

Il mio silenzio sull'argomento era voluto, in quanto non mi va di parlare fin tanto che "le bocce non sono ferme".

Massimo

PS Sandro abbi fede, ti rispondo prestissimo!!


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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Massimo, grazie in anticipo... ho fede in te! smile


Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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Originariamente inviato da: Sandro Cantoni
Utilizzo questo thread per una situazione da risolvere che vado a descrivere: in un cantiere in cui verrà riutilizzata una parte delle terre da scavo ivi prodotte non c'è spazio per lo stoccaggio temporaneo delle medesime (non c'è neanche la possibilità di allargare la zona di cantiere). Sarebbe invece disponibile un terreno a 100 m di distanza, sempre di proprietà dell'impresa ma non adiacente all'area di cantiere.
Fermo restando che sono consapevole che le terre possono uscire dal cantiere solo in due modi:
1) escluse dal regime di rifiuto ai sensi dell'art. 186 del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii. per andare al sito di ricevimento ed utilizzo;
2) col formulario in discarica;
la domanda è questa: sarebbe possibile percorrere una terza via, e cioè cantierare anche il terreno vicino (ma non adiacente) al cantiere, definendolo come sito funzionale allo sviluppo del cantiere e stoccare le trds nel sito facendole uscire non come trds ai sensi del 186 ma come materiale di cantiere (alla stregua di altro materiale da costruzione) registrando i loro movimenti su appositi registri di cantiere?
So che questa (eventuale) soluzione è (molto) più che una forzatura ma è quanto di meglio è stato 'partorito' durante un incontro con la forestale (il suggerimento ad esplorare la possibilità di percorrere questa via è arrivato da loro) per evitare che terre che potrebbero essere riutilizzate in cantiere vadano in discarica.
Attendo suggerimenti magari da chi si è già trovato ad affrontare una situazione del genere.


Dunque Sandro, come saprai il 152/2006
1) non prevede stoccaggi temporanei per le terre e rocce da scavo all'esterno del sito
2) d'altronde non lo vieta espressamente
3) permette alle terre e rocce di uscire dal cantiere su qualsiasi strada solo ai sensi del 186, altrimenti rientri nei rifiuti.
......... che dire......
Alcune normative regionali permettono lo stoccaggio temporaneo all'esterno del sito, basta che sia approvato in sede di progetto. In paricolare, previa approvazione dell'Ente titolare del procedimentoi viene permesso:
1) nella Provincia autonoma di Trento
2) in Veneto (ALLEGATO A Dgr n. 2424 dell’ 08.08.08)
3) in regione Liguria
4) in regione sicilia
5) in regione Umbria
6) in Regione Marche
7) in Regione Piemonte
8) in Regione Friuli Venezia Giulia
qui trovi i riferimenti legislativi regionali:
http://www.geoforum.it/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=111592#Post111592

Quindi, secondo me il deposito temporaneo esterno al cantiere delle sole terre che riutilizzerai (bada bene i restanti devono andare immediatamente ad impianto autorizzato...... senza passare dal Via!!! - scusa ogni tanto ho delle reminescenze, ho appena comprato il Monopoly a Leo grin ), se ti viene autorizzato dal Titolare del Procedimento può andare bene.
Un consiglio che ti posso dare al fine di evitare gestioni non corrette è opportuno che il deposito esterno al sito sia realizzato in modo da mantenere la tracciabilita’ relativamente alla provenienza.

Ciao
Massimo

Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 02/03/2012 12:16.

Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
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