Il nuovo regolamento della R. E. R, nel modulo MUR A.2 da te richiamato, si allinea magistralmente a ntc2008 nel definire la relazione geologica, la relazione geotecnica e quella sulla pericolosità sismica di base del sito di costruzione, non entrando nel merito delle competenze legali dei professionsiti per la redazione di tali elaborati. La relazione geotecnica è una ed una sola. Nel cap 10 della circolare 617 infatti, sul discorso relazioni specialistiche si richiama, in parentesi, il 6.2.2 del DM e il C6.2.2 della circolare stessa. In particolare al C.6.2.2.5 della circolare si legge:
“La Relazione Geotecnica contiene i principali risultati ottenuti dalle indagini e prove geotecniche, descrive la caratterizzazione e la modellazione geotecnica dei terreni interagenti con l’opera, e riassume i risultati delle analisi svolte per la verifica delle condizioni di sicurezza e la valutazione delle prestazioni nelle condizioni d’esercizio del sistema costruzione-terreno.”
programmazione ed esiti delle indagini geotecniche tutte, caratterizzazione e modellazione geotecnica, possono benissimo essere un "allegato" redatto dal geologo alla parte delle verifiche eseguite dall'ingegnere. Il lavoro che il geologo riporta ancora oggi prevalentemente in relazione geologica, dovrebbe essere spostato in altro documento ( la quantità del lavoro da svolgere sostanzialmente non cambia...).
Non esiste nella norma una “relazione sulle indagini geotecniche”. Le relazioni specialistiche del capitolo 10 della circolare 617 non sono altro che le relazioni citate in altri punti della norma stessa, tranne quella sulla modellazione sismica con buona pace degli effetti di sito di cui al cap. 7 del DM. Quest'ultima di per sé è quantitativamente irrilevante(come quantità di lavoro da svolgere) ed infatti alcuni regolamenti regionali (Lazio) e le linee guida cng, la accorpano alla relazione geologica.
Di qui in sintesi il mio dissenso sull'idea del lavoro triplo a parità di qualità ante DM2008...
Il regolamento del Lazio secondo me Vi penalizzerà di più se non vi consentirà più di utilizzare attrezzature/strumentazioni in Vs. possesso causa circolari ministeriali. In tal caso dovrete farvi rispettare sulla base del DPR 328/01, con o senza appoggio dell'Ordine regionale, ricorrendo eventualmente ad azione legale coordinata e congiunta fra gruppi di professionisti.