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Iscritto: May 2006
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con la mia affermazione escono dalla porta e rientrano dalla finestra volevo dire proprio questo. cmq, molto interessante è quello che riporta il collega Mcippo. Divertitevi ad immaginare le facce dei tanti disonesti intellettuali che sul forum ci contestavano! In questo momento fanno questo:  ed io: 
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Iscritto: Feb 2007
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Iscritto: Feb 2007
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Adriano, dove ci sono forti interessi economici l'onesta intellettuale lascia il tempo che trova. Purtroppo bisogna sempre vigilare e difendere i nostri sacrosanti diritti.
Dott. Geol.Massimo, Pasquale FEDELE
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Iscritto: Oct 2002
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Se in Puglia come geologi prendiamo soddisfazioni ma anche mazziate (OS 21 OS 20 b CC. I.AA.) è perchè i ricorsi "seri" li stanno facendo le imprese..o meglio dire i colleghi organizzati giuridicamente come imprese: E' chiaro che l'acqua al mulino sarà sempre quella..OS21, CC.I.AA...UNI EN ISO 9001 ecc. ecc.
Quando ci metteremmo seriamente insieme come profesionisti e faremo noi un ricorso "serio" con il fondamento dell'art. 41 DPR 328/2001 potremo lamentarci della sconfitta (improbabile) o gioire della vittoria...
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Iscritto: Mar 2009
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Quando ci metteremmo seriamente insieme come profesionisti e faremo noi un ricorso "serio" con il fondamento dell'art. 41 DPR 328/2001 potremo lamentarci della sconfitta (improbabile) o gioire della vittoria... quoto quanto scrivi e ribadisco che i ricorsi possono essere fatti anche da singoli gruppi di professionisti geologi per aree territoriali, avverso quelle amministrazioni (in primis geni civili)che illeggittimamente rigettino elaborati contenenti parametri geotecnici ottenuti con strumentazioni e/o attrezzature, non appartenenti ad imprese autorizzate secondo le Circolari 7618 e 7619 del MIT STC., TIMBRATI E FIRMATI SOTTO LA PROPRIA RESONSABILITA' PROFESSIONALE, IN CONFORMITA' CON L'ART. 41 DEL DPR 328/2001. Ribadisco ancora, che il CNG pensi seriamente ad organizzare un Convegno sull' indagine geotecnica,in sito ed in laboratorio, nello svolgimento dell’attività professionale del geologo ai sensi del DPR 328/01, evidenziando gli aspetti "materiali" (definiti da un giudice, non da me. Vedi punto 7.2 ultimo capoverso sentenza TAR Puglia N. 00137/2012 REG.PROV.COLL. N. 01289/2011 REG.RIC.) ed esecutivi di un’attività prevalentemente intellettuale. Che si sfruttino i risultati ottenuti in passato nei Tribunali Amministrativi da parte di altri "soggetti non professionsiti" per contribuire alla giusta causa di una Cetegoria Professionale intera. Come anche, ad esempio, la sentenza TAR Lazio 1422/08 laddove ha annullato l’art. 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246 che fa decadere la sussistenza del sesto comma del paragrafo 6.2.2. del D.M 14 gennaio 2008: “le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”.
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Iscritto: Apr 2000
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Non si ha nessuna notizia o info o rumors dal rocorso/i al TAR del Lazio?
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Iscritto: Oct 2002
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Iscritto: Oct 2002
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Da come parli sembra che un GC abbia calpestato.il tuo lavoro...Fagli una bella causa e tirati dentro nel risarcimento il funzionario/collega che ti ha respinto il lavoro
Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 23/02/2012 17:38.
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Iscritto: Mar 2009
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Iscritto: Mar 2009
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Detto quanto sopra, bisogna capire bene l’anticipazione che aveva linkato Menghini: http://geologilazio.it/ordine/000760/Ric...n-7618-e-n-7619in cui, sinceramente, urta non poco leggere che il contenuto principale della discussione abbia riguardato questioni relative a imprese qualificate SOA, quando il ricorso è stato avanzato da Professionisti (CNG, OO.RR.) contro MIT e CSLLPP !! Tra l’altro, TAR Lazio la vedrebbe un po’ differentemente rispetto a TAR Puglia sulla qualificazione senza autorizzazione ministeriale per le imprese... comunque ripeto, comunque vadano le cose per i Professionisti Geologi operanti in campo geotecnico d’indagine (sito e laboratorio), le controversie sostanziali si possono risolvere sempre mediante il solo riferimento al DPR 5 giugno 2001, n. 328. rileggendo bene l'anticipazione su geologilazio.it preciso che non sarebbe TAR Lazio a vederla differentemente da TAR Puglia sulla qualificazione senza autorizzazione ministeriale, ma,come è ovvio, le associazioni di imprese certificate. C'è quindi da aspettarsi che anche TAR Lazio faccia notare quanto già osservato da TAR Puglia: ...la appartenenza a talune categorie quale quella in commento(OS 20-B, requisito questo sì posseduto dal raggruppamento dichiarato aggiudicatario) denota per l’appunto “capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari”: di qui l’ultroneità circa il possesso di una specifica autorizzazione amministrativa, come previsto dalla richiamata circolare dell’8 settembre 2010, n. 7619, per lo svolgimento di indagini geognostiche e prove in sito. E tanto anche in considerazione di fondamentali esigenze di semplificazione amministrativa e di liberalizzazione delle attività economiche. e questo ragionando sempre dal solo "punto di vista imprenditoriale", infatti...ripetiamo tutti assieme ancora una volta E FINO ALLO SFINIMENTO...!!: è sufficiente il DPR 328/01 a rendere insignificanti le Circolari MIT 7618 e 7619 in merito all'esecuzione dell'attività di indagine geotecnica in sito ed in laboratorio, nell'ambito dello svolgimento delle attività professionali di GeologoPer Ivan: nulla contro i G.C. anche se è lì (vedi Campania e non solo)che si sono avuti e si potrebbero avere maggiormente problemi in questo senso per i professionisti.
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Iscritto: Oct 2002
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è sufficiente il DPR 328/01 a rendere insignificanti le Circolari MIT 7618 e 7619 in merito all'esecuzione dell'attività di indagine geotecnica in sito ed in laboratorio, nell'ambito dello svolgimento delle attività professionali di Geologo
Servito! La camera di consiglio è il 29 febbraio. Preghiamo 
Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 24/02/2012 20:22.
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Iscritto: Mar 2009
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 veramente notevole.....  A.
Ultima modifica di geoantonio; 24/02/2012 20:54.
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Alla luce di questa sentenza vorrei capire il limite fra attività intellettuale (legata alle indagini geognostiche) e non intellettuale (sempre legata alle steses indagini. Mi spiego: fare una prova penetrometrica, scissometrica, di permeabilità ecc è giustamente attività intellettuale. ma siccome io mi sono spinto oltre, ritengo che fare una perforazione profonda (50-100) con tecnica wire line sia anch'essa attività intellettuale, certamente molto più intellettuale di una sismica o una prova penetrometrica. poi se dentro il foro ci metto un tubo inclinometrico o una sonda geotermica che differenza fa'?
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