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IL BELLO DEVE ANCORA VENIRE.......... balla

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2pollicisu urra 2pollicisu salute

se mi permettete brindo due volte, ma la seconda ragione, insita all'interno della stessa sentenza, non ve la posso riportare per una questione di privacy...!!!

Ultima modifica di georghit; 21/02/2012 20:08.
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auguri georghit...ma che ribasso avevate fatto su quasi 1.000.000,00 di € a base d'asta?

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94,5%...!!!

magari Scaravì!!

mi riferisco ad altro, mi accontenterei di molto molto meno,e comuqnue in ambiti differenti da quello presumibilmente oggetto di contesa.

Comunque salute

Ultima modifica di georghit; 21/02/2012 20:42.
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Originariamente inviato da: mcippo

I ricorrenti (e soccombenti) hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato che si dovrebbe pronunciare il 28 febbraio prossimo.


Bene! Spero proprio che prendino la mazziata più grossa ancora!!! hahahaha

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Originariamente inviato da: Egidio Grasso
Bella sentenza, secondo me merita un topic dedicato
lo crei tu o sposto io questo post ???


ricorda
perché non la.metti in home.page?

ti ricordi? "per i.colleghi che non sapevano.dove sbattere la testa"...
Qualcuno puó ritrovare il 3d?

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MA del DPR 328/2001 .... non ne parla nessuno?

bastava un colpetto e la 7619 veniva giu!

Comunque bella sentenza.

Da Divulgare !!


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Altra notizia bomba:
il Consiglio di Stato, anticipando i tempi e senza consentire ai vincitori di presentare le proprie controdeduzioni al ricorso (buon segno!), ha rigettato la richiesta di sospensiva.
E vaiiii!
urra urra
Appena in possesso del documento Vi tengo informati.
Egidio puoi aprire un topic dedicato e fare quello che ritieni opportuno, io non sono pratico e quello che decidi per me sta bene.


Mino Paolicelli
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dalla Sentenza TAR Puglia postata da mcippo:

Quote:
7.1. Si rammenta al riguardo che, secondo l’art. 59, comma 2, del DPR n. 380 del 2001, “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori (diversi ossia da quelli ufficiali quali istituti e facoltà universitarie) ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce”: è dunque evidente come il dato normativo primario, nell’individuare accanto ai laboratori ufficiali pure quelli autorizzati, si riferisca alle sole prove geotecniche, ossia di laboratorio, e non anche a quelle geognostiche, che si svolgono in situ.


Ad andarci a fondo, anche per le prove geotecniche di laboratorio il dato normativo primario non è certo ed è equivocabile. Infatti:

l’art. 59 del DPR 380/01 riprende, come indicato nel suo sottotitolo, l’art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” il cui ambito di applicazione è riferito esclusivamente ai materiali da costruzione come descritto titolo della legge stessa. Inoltre, la sentenza TAR Lazio 1422/08 ha annullato l’art. 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246, che recitava: restano ferme le competenze del ministero dei lavori pubblici e del consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce., ed in base al quale venivano estese le disposizione dell’art. 20 della Legge 1086/71. L’art. 8 suddetto è stato giudicato illegittimo perché, estendendo il regime di cui all’art. 20 della legge n. 1086/71 alle prove geotecniche, ha esorbitato dalla propria finalità di mero recepimento della direttiva 89/106/CEE (che riguarda prodotti o materiali impiegati nelle costruzioni e non menziona le prove geotecniche).

Tutto quanto sopra, fermo restando che l’art. 41, comma 1, lettera l) del DPR 328/01, stabilisce che formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A …le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici.

dalla Sentenza TAR Puglia:

Quote:
7.2. Né un siffatto riferimento è chiaramente evincibile dall’art. 6.2.2. delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M 14 gennaio !! 1980 !! (norme tecniche previste dall’art. 52 del DPR n. 380 del 2001), il quale (nel sesto comma) si limita ad affermare che “le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”. Il riferimento, come si evince dalla lettura della disposizione, è soltanto ai “laboratori di cui all’art. 59” che, come visto, sono quelli che svolgono prove di laboratorio e non in situ; in questa direzione l’utilizzo del termine “indagini” lascia dunque presupporre che le stesse si riferiscano all’aspetto più propriamente intellettuale della complessiva attività, che si articola anche nell’aspetto materiale delle “prove”.


Anche qui, sarebbe sufficiente citare l’art. 41, comma 1, lettera e) del DPR 328/01, per “dare a Cesare quel che è di Cesare” e dirimere definitivamente la vetusta questione attività professionale/attività di impresa, ampiamente equivocata e strumentalizzata negli anni recenti ( vd. miei precedenti posts).

Detto quanto sopra, bisogna capire bene l’anticipazione che aveva linkato Menghini:

http://geologilazio.it/ordine/000760/Ric...n-7618-e-n-7619

in cui, sinceramente, urta non poco leggere che il contenuto principale della discussione abbia riguardato questioni relative a imprese qualificate SOA, quando il ricorso è stato avanzato da Professionisti (CNG, OO.RR.) contro MIT e CSLLPP !! Tra l’altro, TAR Lazio la vedrebbe un po’ differentemente rispetto a TAR Puglia sulla qualificazione senza autorizzazione ministeriale per le imprese... comunque ripeto, comunque vadano le cose per i Professionisti Geologi operanti in campo geotecnico d’indagine (sito e laboratorio), le controversie sostanziali si possono risolvere sempre mediante il solo riferimento al DPR 5 giugno 2001, n. 328.








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Il problema è sempre il solito..all'ordine i geologi con attrezzatura danno fastidio e vanno eliminati..tutto li..è per questo che si tira fuori il discorso attestazione soa ecc.. le indagini le devono fare le ditte..punto..ora..se neanche loro riescono nell'impresa di lasciare lavoro solo alle imprese, se anche il tar del lazio segue il tar puglia per un po forse si potrà respirare.. ma secondo voi sarà vinta la guerra o solo una battaglia, ovvero tra qualche tempo ritornerà un altra certificazione come prima è stata per la 349 poi per la ciroclare 7619?

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