Quote:
Quando ci metteremmo seriamente insieme come profesionisti e faremo noi un ricorso "serio" con il fondamento dell'art. 41 DPR 328/2001 potremo lamentarci della sconfitta (improbabile) o gioire della vittoria...


quoto quanto scrivi e ribadisco che i ricorsi possono essere fatti anche da singoli gruppi di professionisti geologi per aree territoriali, avverso quelle amministrazioni (in primis geni civili)che illeggittimamente rigettino elaborati contenenti parametri geotecnici ottenuti con strumentazioni e/o attrezzature, non appartenenti ad imprese autorizzate secondo le Circolari 7618 e 7619 del MIT STC., TIMBRATI E FIRMATI SOTTO LA PROPRIA RESONSABILITA' PROFESSIONALE, IN CONFORMITA' CON L'ART. 41 DEL DPR 328/2001.

Ribadisco ancora, che il CNG pensi seriamente ad organizzare un Convegno sull'indagine geotecnica,in sito ed in laboratorio, nello svolgimento dell’attività professionale del geologo ai sensi del DPR 328/01, evidenziando gli aspetti "materiali" (definiti da un giudice, non da me. Vedi punto 7.2 ultimo capoverso sentenza TAR Puglia N. 00137/2012 REG.PROV.COLL. N. 01289/2011 REG.RIC.)ed esecutivi di un’attività prevalentemente intellettuale. Che si sfruttino i risultati ottenuti in passato nei Tribunali Amministrativi da parte di altri "soggetti non professionsiti" per contribuire alla giusta causa di una Cetegoria Professionale intera.
Come anche, ad esempio, la sentenza TAR Lazio 1422/08 laddove ha annullato l’art. 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246 che fa decadere la sussistenza del sesto comma del paragrafo 6.2.2. del D.M 14 gennaio 2008: “le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”.