Quote:
Detto quanto sopra, bisogna capire bene l’anticipazione che aveva linkato Menghini:

http://geologilazio.it/ordine/000760/Ric...n-7618-e-n-7619

in cui, sinceramente, urta non poco leggere che il contenuto principale della discussione abbia riguardato questioni relative a imprese qualificate SOA, quando il ricorso è stato avanzato da Professionisti (CNG, OO.RR.) contro MIT e CSLLPP !! Tra l’altro, TAR Lazio la vedrebbe un po’ differentemente rispetto a TAR Puglia sulla qualificazione senza autorizzazione ministeriale per le imprese... comunque ripeto, comunque vadano le cose per i Professionisti Geologi operanti in campo geotecnico d’indagine (sito e laboratorio), le controversie sostanziali si possono risolvere sempre mediante il solo riferimento al DPR 5 giugno 2001, n. 328.


rileggendo bene l'anticipazione su geologilazio.it preciso che non sarebbe TAR Lazio a vederla differentemente da TAR Puglia sulla qualificazione senza autorizzazione ministeriale, ma,come è ovvio, le associazioni di imprese certificate. C'è quindi da aspettarsi che anche TAR Lazio faccia notare quanto già osservato da TAR Puglia:

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...la appartenenza a talune categorie quale quella in commento(OS 20-B, requisito questo sì posseduto dal raggruppamento dichiarato aggiudicatario) denota per l’appunto “capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari”: di qui l’ultroneità circa il possesso di una specifica autorizzazione amministrativa, come previsto dalla richiamata circolare dell’8 settembre 2010, n. 7619, per lo svolgimento di indagini geognostiche e prove in sito. E tanto anche in considerazione di fondamentali esigenze di semplificazione amministrativa e di liberalizzazione delle attività economiche.


e questo ragionando sempre dal solo "punto di vista imprenditoriale", infatti...ripetiamo tutti assieme ancora una volta E FINO ALLO SFINIMENTO...!!: è sufficiente il DPR 328/01 a rendere insignificanti le Circolari MIT 7618 e 7619 in merito all'esecuzione dell'attività di indagine geotecnica in sito ed in laboratorio, nell'ambito dello svolgimento delle attività professionali di Geologo

Per Ivan: nulla contro i G.C. anche se è lì (vedi Campania e non solo)che si sono avuti e si potrebbero avere maggiormente problemi in questo senso per i professionisti.