Originariamente inviato da: Anonymous
Sono state pubblicate sul sito del CSLP le nuove circolari ministeriali.

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Ivan Scaravilli



Chissà che fine faranno... blahblah

sentenza n. 137 del 25.1.2012 del TAR Puglia, Lecce:
“7.1 Si rammenta al riguardo che, secondo l’art. 59, comma 2, del DPR n. 380 del 2001, ‘il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori (diversi ossia da quelli ufficiali quali istituti e facoltà universitarie) ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce’: è dunque evidente come il dato normativo primario, nell’individuare acanto ai laboratori ufficiali pure quelli autorizzati, si riferisca alle sole prove geotecniche, ossia di laboratorio, e non anche a quelle geognostiche, che si svolgono in situ.
“7.2 Né un siffatto riferimento è chiaramente evincibile dall’art. 6.2.2. delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (norme tecniche previste dall’art. 52 del DPR n. 380 del 2001) …
“7.3 In buona sostanza, la necessità di ottenere una specifica autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di talune attività (indagini geognostiche e prove in sito) non trova radicamento in un dato normativo (primario o secondario) chiaro, espresso e inequivocabile.Infatti, come correttamente evidenziato dall’autorità garante per la concorrenza ed il mercato (cfr. segnalazione AS834 in data 12 maggio 2011) l’autorizzazione all’espletamento di indagini geognostiche e prove in sito è stata introdotta soltanto “in via amministrativa”, ossia mediante la suddetta circolare n. 7619 del 2010 e dunque in assenza di una base normativa di riferimento.Base normativa che è invece tanto più necessaria ove soltanto si consideri che si tratterebbe, nella specie, di intervenire in chiave restrittiva su un segmento di mercato spiccatamente concorrenziale”.