Propongo di cominciare a chiamare direttamente i consiglieri dell'Ordine Regionale e Nazionale, a cominciare dal nostro WEBMASTER .... ho letto quello che hanno scritto gli ingegneri <all'indirizzo gentilmente fornito da Fabio Martello> e ne riporto alcuni spezzoni <per quelli troppo pigri per andare a leggerlo>:

<<È dunque pacifico che la competenza in merito alla predisposizione della relazione geotecnica – ad eccezione della relazione sulle indagini, cui al D.M. 11 marzo 1988 – debba attribuirsi al professionista ingegnere, posto che, secondo la normativa vigente, l’attività professionale dell’ingegnere comprende la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo relativi alle costruzioni di ogni specie, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica. A sostegno della legittimazione della stesura della relazione geotecnica da parte del progettista ingegnere, d’altro canto, sono intervenute una molteplicità di pareri e pronunce. Il T.A.R. Val d’Aosta, con sentenza del 22 luglio 1992, n. 101, ad esempio, ha chiarito che:
“ la redazione della relazione geotecnica prevista dal D.M. 11 marzo 1988 ricade nell’esclusivo ambito di competenza degli ingegneri, mentre la relazione geologica può essere redatta, oltre che dal geologo, anche dall’ingegnere nei casi in cui sia disponibile una idonea ed aggiornata documentazione geologica e geomorfologica e salvo l’intervento del geologo allorché sia necessario procedere ad uno specifico rilevamento geologico”.>>
GIA' QUESTO BASTEREBBE PER FARCI ANDARE TUTTI A CASA A CERCARE UN'ALTRO LAVORO, VISTO CHE LA RELAZIONE GEOLOGICA LA VOGLIONO POTER FIRMARE ANCHE LORO!!! MI CHIEDO COSA NE PENSI RIDOLFI, CHE FINO AD ORA MI E' SEMPRE SEMBRATO ABBASTANZA EQUILIBRATO NEI SUOI INTERVENTI.

<<Del medesimo avviso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sez. III, nel parere n. 268/19811, e sez. V, nel parere 13 aprile 1989, n. 183. ... OMISSIS .... Pertanto, l’esigenza di unicità dell’atto progettuale implica necessariamente che entrambe le relazioni geologica e geotecnica siano firmate dal progettista, anche allorché, per lo studio di casi particolari, il progettista si sia avvalso della collaborazione da parte di altri professionisti qualificati negli specifici settori, i quali potranno sottoscrivere le relazioni unitamente al progettista”.>>

LEGGETEVI ORA QUESTO

<<Infine, l’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici, nella determinazione 5 aprile 2000, n. 19 ha precisato che: “la relazione geologica spetta ai geologi, mentre la responsabilità complessiva della relazione geotecnica spetta all’ingegnere progettista, salvo il contributo del geologo nel caso di complessità delle elaborazioni in ordine alla caratterizzazione del terreno”. Peraltro dall’esame della legge istitutiva della professione di geologo, risulta che ad esso non è assegnata alcuna competenza in materia di geotecnica. Recentemente, però, il D.P.R. n. 328/2001 ha inserito, in modo del tutto improprio, “le indagini e la relazione geotecnica” tra le attività oggetto della professione degli iscritti alla sezione A dell’albo dei geologi3 e “le indagini e ricerche geotecniche” tra quelle oggetto della professione degli iscritti alla sezione B dell’albo dei geologi, operando così una illegittima quanto contraddittoria estensione delle competenze del geologo. L’illegittimità dell’estensione delle competenze del geologo determinata dal D.P.R. 328/2001 è immediatamente riscontrabile, in quanto, come statuito nell’art. 1, comma 2, le norme contenute nel Decreto non hanno facoltà di modificare: “l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”. Norme che come si è visto escludono la geotecnica tra le competenze dei geologi. Inoltre vi è una profonda contraddizione tra l’attribuzione delle competenze in materia di geotecnica definita dal D.P.R. 328/2001 e i contenuti dei percorsi formativi che consentono l’accesso alla professione di geologo; questi ultimi infatti non prevedono l’insegnamento della disciplina della geotecnica o lo prevedono solo tra le materie “affini o integrative”. Quella determinata dal D.P.R. 328/2001 è dunque un’attribuzione incongruente con i contenuti della legge istitutiva della professione di geologo e con i contenuti dei percorsi formativi che ne consentono l’accesso. >>
QUINDI NOI NON SIAMO PREPARATI IN GEOTECNICA, NON POSSIAMO REDIGERE INDAGINI GEOTECNICHE MA SOPRATTUTTO SIAMO ILLEGITTIMAMENTE PROTETTI DALLA LEGGE. ATTENZIONE CONSIGLIERI DELL'ORDINE, PERCHE' E' ORA CHE VI SVEGLIATE!!!!!!!

<<In definitiva, le indagini geotecniche effettuate dal geologo sono rivolte esclusivamente ad illustrare le caratteristiche del terreno rispetto alle soluzioni progettuali ipotizzate, mentre la valutazione delle interazioni tra opera e terreno ricade completamente sotto la responsabilità del progettista. Tale distinzione presenta ricadute immediate sull’applicazione delle tariffe professionali stabilite dalla legge per l’attività del geologo.>> ORA CI VOGLIONO IMPORRE ANCHE TARIFFE A LORO USO E CONSUMO????

SE LEGGERETE TUTTO IL FILE ALL'INDIRIZZO FORNITO DA MARTELLO NOTERETE TANTE ALTRE COSE CHE, PER PROBLEMI DI SPAZIO E TEMPO, NON ALLEGO, MA SE LE COSE STANNO COME DICONO LORO ... ALLORA IL GEOLOGO E' UN FOSSILE E COME TALE E' DESTINATO UNICAMENTE AD ESSERE STUDIATO ED AMMIRATO IN UNA BACHECA.

SPERO VIVAMENTE CHE EGIDIO LEGGA I NOSTRI POST E PONDERI VIVAMENTE DEI NOSTRI <O SOLO MIEI> LEGITTIMI DUBBI