all cap.3 del documento di cui al forum si legge....Invero, negli studi geotecnici sono comprese una serie di attività che,
per la natura delle valutazioni e per l’insieme dei calcoli non possono che
risultare di spettanza dell’ingegnere.
Tra le attività in discorso rientrano i singoli problemi di carattere
geotecnico relativi al progetto in elaborazione, al pari della programmazione
delle indagini finalizzate all’acquisizione dei dati necessari per affrontare
tali problemi, della predisposizione del progetto delle indagini
con relativo computo metrico estimativo e capitolato di appalto, dell’interpretazione
dei risultati con la scelta dei parametri geotecnici di calcolo
significativi per il problema in analisi.
Gli studi geotecnici includono, inoltre, le scelte progettuali di carattere
geotecnico, giustificate da valutazioni comparative tecnico-economiche
con altre possibili soluzioni, e comprende, infine, i calcoli geotecnici
relativi alla soluzione definitiva prescelta. Infine, è stabilito che lo studio
si sviluppi anche nella fase di esecuzione dell’opera con verifiche e calcoli,
se necessari, e prosegua fino al collaudo.
Si ritiene che la competenza in ordine a tali adempimenti debba attribuirsi
esclusivamente al professionista ingegnere, posto che, secondo
la normativa vigente, l’attività professionale dell’ingegnere comprende
la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo relativi, tra l’altro,
alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali
nonché, in generale, alle applicazioni della fisica.
In particolare, come anticipato, gli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre
1925, n. 2537 attribuiscono all’ingegnere la competenza in ordine a tutto
ciò che concerne le “applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni
di estimo ad esse relative”.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e dell’analisi di quelle
52
pronunce giurisprudenziali che chiariscono le diverse competenze professionali
nell’ambito dell’attività di progettazione, è da ritenersi che alla
stesura della relazione geotecnica sia legittimato il solo progettista ingegnere,
il quale, nel definire le singole scelte progettuali e compiere le relative
verifiche, resta l’unico responsabile dei lavori e del controllo del comportamento
dell’opera nel suo insieme e in rapporto al terreno su cui insiste.
Il progettista ingegnere, peraltro, potrà avvalersi, a sua discrezione,
della consulenza e del contributo professionale di uno specialista geologo,
ai fini delle indagini, degli studi necessari per la determinazione geotecnica
del territorio e della relativa relazione (il che fa salva l’applicazione
dell’art. 41 del D.P.R. n. 328/2001), qualora tale apporto sia reso necessario
dalla “complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni”, benché tale
intervento debba realizzarsi in collaborazione e sotto la direzione e la
responsabilità dell’ingegnere progettista.
La relazione geologica, invece, è di competenza esclusiva del geologo,
secondo quanto dedotto inequivocabilmente dal quadro delle funzioni
conferitegli esplicitamente dalla Legge n. 112/1963, nonché da pacifica e
consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. di St., sent. n. 705/1998;
si vedano, inoltre, la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
Lavori Pubblici n. 19/2000, nonché il parere del Cons. Sup. LL.PP. n. 138/
1993).
53
Relazione geotecnica di competenza degli ingegneri
La programmazione delle indagini geotecniche,
la caratterizzazione, le scelte progettuali,
le relative verifiche e la redazione della
relazione geotecnica ricadono nell’ambito
della competenza degli ingegneri e di regola
sono eseguite dallo stesso progettista,
il quale comunque ne assume la completa
responsabilità, salva la facoltà di avvalersi
della consulenza di uno specialista
di fiducia ai fini delle indagini e degli studi
necessari per la caratterizzazione geotecnica
del territorio.
Relazione geotecnica di parziale competenza dei geologi
Spetta al solo ingegnere redigere la relazione
geotecnica nella parte concernente
la valutazione degli impatti sul suolo e sottosuolo
dell’insieme progetto-terreno, mentre
appartiene all’ambito di competenza
professionale sia del geologo che dell’ingegnere
la redazione della predetta relazione
geotecnica nella fase iniziale e
prodromica delle indagini astrattamente
necessarie prima di passare alla fase progettuale.
Relazione geotecnica di competenza dei geologi
Ai geologi va riconosciuta la competenza
ad effettuare rilevazioni, le indagini e le prove
geotecniche di cui al D.M. 11-03-1988,
nonché la redazione delle conseguenti relazioni.
......................................
Allora...se andiamo a dire che dobbiamo occuparci solo del Modello geologico e se l'interpretazione di parte degli Ingegneri è corretta, insieme al terzo capoverso del Par.fo 7.2.2 del T.U. Edilizia (D.M. 14/09/2005) ("E' responsabilità del Progettista ..... ecc") e alla esecuzione delle indagini geotecniche da parte di ditte Concessionate allora che cosa potrà contenere il "fascicolo" del Modello geologico per essere ritenuto importante e significativo, quando per lavori medio-piccoli, oltre il 95% dei lavori che ho svolto sino da oggi in oltre 10 anni di attività, è IMPOSSIBILE economicamente prevedere una doppia campagna di indagini (prima geologiche e poi geologico-tecniche)?