Ecco, caro Marpis, il punto è esattamente questo: prima di tutto ti faccio notare che il T.U. sulle costruzioni è del 14 settembre 2005 e quindi posteriore alla circolare del C.N.G. del febbraio 2005, che allora manteneva tutta la sua validità; poi mi risulta sia perfettamente vero che il D.P.R. 5.06.2001, n° 328 non è stato abrogato dal T.U. ma non credo proprio tu possa garantirmi circa il risultato di una sentenza sulle competenze del geologo che confronti le due normative, né che il T.U. non rappresenti la strada per modificare il D.P.R. Non occorre essere particolarmente cattivi per sospettare - dati i precedenti - che l'insistenza dello stesso T.U. sulla figura del progettista da un lato e il modello geologico dall'altro possano costituire un ponte per proporre tale modifica; e se non lo ammetti nemmeno come ipotesi vuol dire, quanto meno, che sei troppo buono.