Scusami Marpis, a me sembra che anche sostenere che il T.U. non cambi nulla sia solo un'ipotesi. Il T.U. assegna gli aspetti geotecnici ad un progettista che - a mio modo di vedere - viene chiaramente identificato con colui che ha competenze tali da poter, in linea di principio, definire anche gli aspetti strutturali dell'opera, cioè non noi.
E' evidente l'incoerenza potenziale con il D.P.R. che invece, rispetto al D.M. 11.03.1988 non mi appare così conflittuale, perché nel D.M. ci si riferisce al progetto, NON al progettista che è indicato una sola volta e in quella distinto dal progetto; è una differenza sottile, ma giuridicamente sostanziale, perché il geologo potrebbe essere competente per trattare particolari aspetti del progetto - appunto quelli geotecnici - senza essere IL progettista, mentre con il T.U. no.
Perciò il punto - sottile - è proprio la qualificazione giuridica del progettista che emerge dal T.U. e la conseguente compatibilità con il D.P.R. e se io mi sbaglio o meno lo stabilirà una sentenza, una circolare interpretativa o quant'altro. Fino ad allora possiamo disquisire quanto vuoi, ma nessuno ha certezze in mano, come invece sembri credere tu.