Salve a tutti,
a parte l'opinabile calcolo sulla "sommatoria" delle concentrazioni, l'elemento critico per il riutilizzo potrebbe essere la "compatibilità" col sito di destinazione (Art. 186, comma 1, lettere c, d ed f), ovvero il potenziale impatto (su flora, fauna, in falda per rilascio...) legato alla maggiore concentrazione di un analita nel terreno da riutilizzare rispetto al sito di riutilizzo.
Faccio un esempio: se nel sito è presente una specie animale/vegetale in grado di tollerare idrocarburi pesanti fino a 30 mg/kg capirei il motivato diniego del Comune.
Un divieto a priori, come in questo caso, mi sembra una forzatura del principio di precauzione.


Ultima modifica di Andrea_G; 14/03/2012 13:21.