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E ti sbagli, caro Marphis78. Quella circolare, reperibile anche sul sito del CNG, dice chiaramente che la sentenza che ci ha riconosciuto la titolarità della relazione geotecnica muove - com'è ovvio - dal dato normativo; appunto, la normativa, con il T.U., è cambiata, e non c'è nessuna garanzia che un contenzioso risulterebbe in una sentenza analoga a quella già emessa.
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Ecco, caro Marpis, il punto è esattamente questo: prima di tutto ti faccio notare che il T.U. sulle costruzioni è del 14 settembre 2005 e quindi posteriore alla circolare del C.N.G. del febbraio 2005, che allora manteneva tutta la sua validità; poi mi risulta sia perfettamente vero che il D.P.R. 5.06.2001, n° 328 non è stato abrogato dal T.U. ma non credo proprio tu possa garantirmi circa il risultato di una sentenza sulle competenze del geologo che confronti le due normative, né che il T.U. non rappresenti la strada per modificare il D.P.R. Non occorre essere particolarmente cattivi per sospettare - dati i precedenti - che l'insistenza dello stesso T.U. sulla figura del progettista da un lato e il modello geologico dall'altro possano costituire un ponte per proporre tale modifica; e se non lo ammetti nemmeno come ipotesi vuol dire, quanto meno, che sei troppo buono.
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........ OLTRE e LIBERI SEMPRE, scusate è solo una mia opinione (potevi scappare a piedi: o il leone mangiava la polvere o sbranava me);........MAI PAURA
cordiali saluti, rob linari
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Scusami Marpis, a me sembra che anche sostenere che il T.U. non cambi nulla sia solo un'ipotesi. Il T.U. assegna gli aspetti geotecnici ad un progettista che - a mio modo di vedere - viene chiaramente identificato con colui che ha competenze tali da poter, in linea di principio, definire anche gli aspetti strutturali dell'opera, cioè non noi. E' evidente l'incoerenza potenziale con il D.P.R. che invece, rispetto al D.M. 11.03.1988 non mi appare così conflittuale, perché nel D.M. ci si riferisce al progetto, NON al progettista che è indicato una sola volta e in quella distinto dal progetto; è una differenza sottile, ma giuridicamente sostanziale, perché il geologo potrebbe essere competente per trattare particolari aspetti del progetto - appunto quelli geotecnici - senza essere IL progettista, mentre con il T.U. no. Perciò il punto - sottile - è proprio la qualificazione giuridica del progettista che emerge dal T.U. e la conseguente compatibilità con il D.P.R. e se io mi sbaglio o meno lo stabilirà una sentenza, una circolare interpretativa o quant'altro. Fino ad allora possiamo disquisire quanto vuoi, ma nessuno ha certezze in mano, come invece sembri credere tu.
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Mi chiarisco ulteriormente: relazione geologica e geologo sono diversi; è stata una sentenza a connettere le due stabilendo che solo il geologo ha la titolarità della relazione geologica. In assenza di quella sentenza anche un ingegnere, teoricamente, avrebbe potuto far la relazione geologica, ma essere geologo in assenza della laurea specifica no; sicché - analogamente - mettere progetto e progettista sono due cose nettamente diverse ed in questo sta, come ho detto, la differenza sostanziale fra il T.U. e il D.M.
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Geostd quello che stai facendo è un discorso molto interessante e pertinente. Aggiungo che nel D.M. 11/03/88 si parla di relazione geologica che successivamente è stata attribuita di competenza del geologo mentre nel T.U. si parla di modellazione geologica che non è per ora una relazione geologica e che non è ancora stata attribuita al geologo. Occorreranno successive circolari esplicative. Ribadisco, come hai già detto, che il punto focale del T.U. è la figura del progettista che ha pieni poteri. La mia perplessità è che, mentre il T.U. lascia un bel margine di manovra al nostro ordine per quanto riguarda la relazione geologica(cioè con successive sentenze e circolari potremo far valere la nostra), per la relazione geotecnica e per i piani di indagine il T.U. ci penalizza perchè, come dici Tu, delega in modo chiaro tali facoltà al progettista. Quindi per quanto riguarda la relazione geotecnica sarà più difficile far valere giuridicamente le nostre prerogative.
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