Ma ora siamo all’assurdo, perché guarda anche tab. A su Tab. A.: faccio un esempio ! Dal sito di partenza voi avete terreni con 35 mg/Kg di idrocarburi pesanti (il limite della tabella A è 50 mg/Kg), per cui il terreno si può definire “pulito”. Il sito di destinazione ha un valore di fondo di 25 mg/Kg (quindi anch’esso “pulito”). Il Comune di Milano vi proibisce di portare il terreno nel sito di destinazione perché voi “portate terreno più contaminati di quello del sito di destinazione” (35 su 25). Inoltre voi così”inquinate” il sito: facendo la sommatoria tra 35 e 25, si ottiene 60 mg/Kg, passando così il limite della tab. A, per cui abbiamo una “contaminazione”.
Non vi sembra ASSURDO tutto ciò
Attendo pareri in merito
Dunque, a meno di prescrizioni in atto sul sito ricevente, mi sembra assurdo che
la sommatoria tra 35 e 25, si ottiene 60 mg/Kg, quoto infatti Morena.... anche perchè:
1) il limite della normativa è tabella A e non il valore all'interno di tabella A
2) Inoltre quando si parla del famoso Kg di materiale, di che volume è rappresentativo.....? Poi di questo Kg ne viene analizzato circa 1 grammo...... si parla di 1 grammo magari rappresentativo di 5000 mc.....
3) quindi statisticamente un'altra analisi sullo stesso Kg può dare un risultato differente sia maggiore che minore....
Ma a questo più che una
class action sarebbe opportuno che l'Ordine dei Chimici e dei Geologi si "ergessero" e alzassero la voce con una nota ufficiale (o magari fare un bel quesito ad ARPA o meglio ad ISPRA).
Venendo poi alle analisi da fare sul sito di destinazione, la cosa non è proprio campata per aria, ne abbiamo parlato al corso sulle T&R tenuto a Pescara. Infatti ciò potrebbe essere una tutela per il vs committente. non si sta parlando di piccoli riporti, ma di grandi volumi; quando io devo portare del materiale dove è in atto un grosso ripristino e so gia in quale "lotto" deve essere abbancato il mio materiale, un'analisi dell'area o lotto di "abbancamento" è sicuramente utile e tutela, in caso di gestione non consona delle T&R da parte del sito ricevente, sia il committente che il professionista in quanto avrebbero in mano una prova tangibile della corretta gestione delle T&R per quanto di loro competenza.
Chiaramente tali analisi non sono previste dalla normativa, ma in certi casi è sempre bene aver paura che buscarne!!
'notte
Massimo