Ricordatevi ragazzi che anche il GEOLOGO, vedendo il bicchiere mezzo pieno, può essere Progettista ricordatelo sempre ai sensi del DPR 328/2001

, anche se però l'interpretazione di GEODESI è corretta

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Il Progettista "a cui fa capo la pianificazione delle indagini e delle prove effettuate da strutture concessionate" per la predisposione del modello geotecnico potrà fare riferimento a dati litotecnici di sua (pregressa) conoscenza in analogia al punto A2 del D.M. 11.03.1988. A questo punto, quando troveremo sulla nostra strada Progettisti (leggasi architetti e/o Ingegneri prevalentemente) ragionevoli e con una corretta visione delle cose, ci potrà essere delegata la possibilità di pianificare ed assistre alle indagini ed eseguire la relazione geotecnica sulle indagini compreso il modello geologico-tecnico a scala di progetto, ma quando troveremo Progettisti "fondamentalisti" (ingegneri sicuramente), convinti che sono solo loro quelli che fanno e disfanno, oppure ingegneri geotecnici che lo sono davvero o che si vantano di esserlo, in questi casi ci limiteremo solo a redarre il modello geologico. In questi ultimi casi però, che mi auguro siano limitatissimi, gli ingegneri soprattutto con cui collaboriamo qui in maremma sono tutti abbastanza comprensibili e delegano spesso la campagna di indagini geognostiche, con la relativa relazione, al Geologo, non ho ancora chiaro quello che l'Estensore del combinato di leggi T.U.-Circ. Min. LL.PP. ci riserva come categoria

. Cosa significa predisporre il modello geologico se non potremmo nemmeno controllare o predisporre la campagna di indagini connesse al modello geotecnico?........potremmo economicamente giustificare (al Committente) insieme al progettista una duplice campagna di indagini, quella del modello geologico e quella del modello geotecnico?.... nel mio mercato qui a Grosseto penso proprio di no!. E se avremo la possibilità di farlo sarà in grado il Progettista di valutare se quello che abbiamo predisposto è compatibile con il suo modello?! Ed in questo ultimo caso se fosse in grado di valutarlo, sei i due modelli non sono compatibili a chi sarà attribuito l'errore al geologo o al progettista.
Di fatto la legge scompone due aspetti, relazione geologica (modello geologico) e relazione geotecnica sulle indagini (modello geologico-tecnico) che sino ad oggi, anche con un fattivo coordinamento con il Progettista, afferivano ...per consuetudine, per giuriprudenza, per competenza quasi esclusivamente al GEOLOGO, con la riforma che si avvierà dal 2007, se è corretta la mia interpretazione, nei casi suddetti,l'unitarietà (relazione geologica+indagini+relazione sulle indagini modello geologico-tecnico del volume significativo) sarà persa e forse anche il nostro contributo alla progettazione verrà decisamente meno. Il T.U. rimarca il principio degli Ingegneri che a livello centrale CNI non hanno mai visto di buon occhio l'ingerenza nella progettazione di una figura professionale che volente o no si è imposta in ITALIA per i meriti professionali acquisiti con il sangue (nostro e di tanti ns. concittadini che ci hanno lasciato) sul campo.
VEDASI I CONTENUTI DEL DOCUMENTO CNI DEL FORUM
Vi pongo infine un'ultima domanda, 1) se il DPR 328/2001 non sarà sostenuto da chi ci rappresenta per gli aspetti connessi alla Progettazione, 2) se non potremmo pianificare il piano delle indagini geognostiche e redarre la relazione geotecnica sulle indagini; 3) se non potremmo seguire e/o eseguire le indagini geognostiche, tanto debbono essere effettuate da strutture concessionate, ditemi Voi cosa faremo nel settore dell'ingegneria civile?????.
