Dunque questo è il testo (confrontato con il D.L. 2/2012) licenziato dalla Camera (Fonte: ediltecnico.it). Si conferma che il testo originale è una "interpretazione autentica". Ricordo che non è ancora in viogore e che deve ancora ripassare dal Senato. L'approvazione è prevista entro il 26 marzo p.v. Sbizzarritevi pure con i commenti!! (ed evitate di aprire nuovi post
Ciao Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
Pubblicato il nuovo correttivo sulle Terre e Rocce da Scavo
LEGGE 24 marzo 2012, n. 28 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (12G0049)
Ma ad oggi, l'art. 186 non è abrogato!!? E poi il Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 chiarisce sui "terreni di riporto" ora il mio quesito è questo: se devo scavare 5-6 m. per realizzare un sottopasso e voglio riutilizzare il materiale escavato per realizzare una rampa di collegamento stradale in un altro cantiere limitrofo, devo sempre rispettare quanto previsto dal 186, 184-bis&ter!!!??? Quindi: 1- faccio campionamenti in entrambi i siti, 2- dimostro la compatibilità, 3- gestisto tutto come sottoprodotto...... Grazie.