Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, come l’ O.P.C.M. 3274, hanno carattere prestazionale, questo è quello che gli estensori delle stesse hanno , in varie occasioni, sempre ripetuto. Se così è, significa che dette Norme non sono cogenti come lo erano le vecchie Norme ma indicando le prestazioni che deve avere una struttura sotto determinate azioni, solo in questo sono cogenti, lasciano libero il Progettista di ottenere le medesime prestazioni da esse indicate anche utilizzando vie diverse.
Per quanto riguarda la Geotecnica, nella parte documentale, vedi cap.7 delle Norme Tecniche, le cose stanno in questo modo :
Par. 7.2.1 Modello geologico del sito, ex Relazione Geologica.
Competenza esclusiva nel redigere questo documento del Geologo di cui ne è responsabile in toto. Qualora alcuni uffici pubblici richiedessero, su questo documento, anche la firma del Progettista ,essa ha valore solo di presa visione e di dimostrazione che il Progettista, nella stesura del progetto, ha tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento. A supporto di quanto dichiarato, il Geologo può avvalersi anche di indagini eseguite con attrezzatura propria; è lui responsabile di ciò che assevera, e non può prendere a riferimento altri siti, perché ogni sito ha diagenesi diverse ed anche rischi geologici diversi.
Par. 7.2.2 Modello geotecnico, ex Relazione Geotecnica sulle indagini.
Competenza del Geologo nel redigere il documento ma anche dell’Ingegnere Progettista. Non si può prescindere dalla modellazione geologica ma neanche dal tipo di costruzione, quindi, collaborazione tra le due figure professionali.
Per lavori di modesta rilevanza, il modello geotecnico può essere ricavato dall’esperienza e conoscenza di comportamento di litologie limitrofe o similari ma con riferimento ad una modellazione geologica che è sempre necessaria.
Par. 7.2.3 Scelta degli interventi e loro dimensionamento, ex Relazione sulle fondazioni.
Competenza esclusiva dell’Ingegnere Progettista.
Il resto non sono altro che parole, parole come in una famosa canzone di Mina.
Il caso riportato da Luca C si configura come una violazione del codice Deontologico, il vostro Ordine deve intervenire e, una volta accertati i fatti, sanzionare tali comportamenti; gli Ordini Professionali servono anche a questo ! Poi concordo con Trossero che clienti come quello è meglio perderli che trovarli.
Per Tacs,
con quanto scritto sopra spero di aver chiarito il mio pensiero sull’argomento “gli ingegneri ci dicono cosa fare………”
Saluti / Ridolfi