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Vi aggiorno: il CNG si è affiancato il 22 di marzo.. bravo....penso che per il merito faranno la loro discussione.

Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 22/03/2012 19:04.
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speremo ben

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N. 00563/2012REG.PROV.COLL.
N. 02933/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2933 del 2011, proposto da:
Land Service s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tommaso Ventre, con domicilio eletto presso l’avv. Antonella Le Rose, in Roma, via Cavour, 228/B;
contro
la Provincia Autonoma di Trento, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Santaroni, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Porta Pinciana 4;
la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia per i Servizi, Ufficio Gestione Gare;
nei confronti di
Geotech s.r.l.; S.P.G. Sacchetto Perforazioni Geotecnica s.r.l.; Georicerche s.r.l.; Sogetec s.r.l.;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00050/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO INCARICO DI SVOLGERE CAMPAGNA DI INDAGINI E SONDAGGI GEOGNOSTICI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE CIRCONVALLAZIONE DI PINZOLO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2011 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti gli avvocati Ventre e Imbardelli, per delega dell'avv. Santaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.- La Provincia autonoma di Trento, con lettera di invito del 12 maggio 2010, indiceva un confronto concorrenziale per l’affidamento a cottimo fiduciario “dei lavori per la realizzazione di una campagna di indagini e sondaggi geognostici a supporto della progettazione della circonvallazione di Pinzolo”.
L’importo a base di gara era stato determinato in euro 156.325,01 e per l’aggiudicazione era stato adottato il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Alla gara venivano invitate nove imprese, delle quali sette presentavano offerta.
All’esito della formulazione della graduatoria, la Land Service si collocava al quinto posto con un’offerta di euro 142.752,56 (percentuale di ribasso del 6,750%).
La gara veniva aggiudicata alla Geotech s.r.l. di Saletto, con un’offerta di euro 111.844,52 (percentuale di ribasso del 26,940%).
2.- La Land Service, con ricorso al T.R.G.A. sezione di Trento, impugnava i verbali delle operazioni di gara; la graduatoria e l’aggiudicazione in favore di Geotech, assumendo la violazione di norma imperativa di rango primario, auto integrativa della lex specialis, perché non sarebbero state escluse dalla gara le aziende prive dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001 e delle NTC 2008.
3.- Il T.R.G.A. con la sentenza appellata respingeva il ricorso.
4.- La Land Service, con l’atto d’appello in esame ha impugnato la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento o la riforma alla stregua dei seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell’art. 59 del d.p.r. 6 giugno 2011, n. 380 e delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008; violazione dei principi in tema di etero integrazione dei bandi di gara; violazione dei principi in materia di interpretazione dei bandi di gara; difetto di motivazione; illogicità e contraddittorietà; manifesta omessa considerazione di elementi di assoluto rilievo.
5.- Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento che ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della lettera di invito nella parte in cui non è richiesta l’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001 e per carenza di interesse, in quanto l’autorizzazione di cui era in possesso la Land Service sarebbe scaduta sin dall’11 luglio 2009. Nel merito ha dedotto l’infondatezza della censura, concludendo per il rigetto dell’appello.
6.- Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 25 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
7.- L’appello è infondato e va rigettato, sicché si può prescindere dall’esame delle eccezioni in rito.
8.- L’appellante assume che il contratto oggetto della commessa consisterebbe in indagini e prove geologiche e geotecniche, quali prove SPT atte a definire la caratterizzazione geotecnica per le relative soluzioni progettuali, l’esecuzione di pozzi e di prove di pompaggi, nonché la fornitura della stratigrafia geotecnica; che tali indagini e prove possono essere effettuate solamente da imprese in possesso dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001; che di tutte le partecipanti solamente la deducente sarebbe in possesso dell’autorizzazione ministeriale per gestire un laboratorio ufficiale autorizzato ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche; che l’autorizzazione, quand’anche non richiesta espressamente dalla lex di gara, essendo prevista da norma cogente, si applicherebbe in base al principio di etero integrazione; che, pertanto, tutte le partecipanti, esclusa la deducente avrebbero dovuto essere escluse dalla procedura non essendo abilitate ad eseguire indagini e prove geotecniche in laboratori autorizzati.
8.1- L’assunto dell’appellante non è condivisibile.
Esso, infatti, si basa su un’interpretazione dell’oggetto della gara desunto da atti estranei alla lettera di invito e dalla circostanza che la realizzanda circonvallazione prevede una galleria stradale.
La lettera di invito, invece, ha quale oggetto “indagini geologiche” e non geotecniche, come risulta dalle prestazioni in essa elencate: “indagini geognostiche (realizzazione di sondaggi geomeccanici, sondaggi a distruzione con posa piezometri); esecuzione di pozzi e relative prove di pompaggio; analisi ambientali (con prelievo di campioni e analisi di caratterizzazione ai sensi della tab. 1), all. 5, tit. IV del d. lgv. 132/06” .Lo scopo di tali indagini, identificate sulla base delle indicazioni del geologo incaricato della redazione della perizia geologica, è la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito in cui si realizzerà la circonvallazione di Pinzolo.
Esse sono, invero, preliminari e preordinate all’individuazione delle indagini geotecniche di competenza esclusiva del progettista dell’opera (fase, questa, successiva alla definizione del modello geologico e che si basa anche su elementi indagati attraverso la campagna di indagini geologiche).Tale modus operandi, ovvero la suddivisione in distinte fasi delle indagini geognostiche e di quelle geotecniche, è del tutto coerente con quanto disposto al punto 6.2 del D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” secondo cui il progetto delle opere e dei sistemi geotecnici deve articolarsi nelle seguenti fasi:
caratterizzazione e modellazione geologica del sito;
scelta del tipo di opera od intervento e programmazione delle indagini geotecniche;
caratterizzazione fisico - meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo.
In particolare il D.M. citato, al punto 6.2.1. prevede che “La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito consistono nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.
In funzione del tipo di opera o di intervento e della complessità del contesto geologico, si dovranno realizzare specifiche indagini finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico. Quest’ultimo deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche”.
Come già detto, le indagini oggetto di gara si inquadrano appieno nella suddetta fattispecie normativa, risultando prodromiche alla perizia geologica e mirando essenzialmente alla ricostruzione del modello geologico del sito che deve a sua volta consentire al progettista, in una fase successiva, di definire il programma delle indagini geotecniche.
Esse, dunque, non devono essere eseguite dai laboratori di cui all’art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, prescrizione questa che riguarda esclusivamente le indagini geotecniche.8.2- Va, pertanto, condivisa la decisione del T.R.G.A. che dall’esame della documentazione ha tratto il convincimento che le indagini di cui si discute non riguardano prove geotecniche su terreni e rocce, ma all’opposto sono dirette alla mera caratterizzazione e alla modellazione geologica del sito attraverso uno studio preliminare i cui risultati saranno esposti in una specifica perizia geologica, la quale dovrà individuare le indagini geotecniche da eseguire a supporto della realizzanda progettazione esecutiva.
In conclusione, a conferma di quanto rilevato dal T.G.R.A., va affermata la natura geognostica dei sondaggi oggetto dell’appalto, sicché non era richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001.
9.- Per quanto detto è priva di pregio l’argomentazione dell’appellante sulla eterointegrazione del bando con la previsione della citata norma di cui all’art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, in disparte la considerazione che detta norma, come rilevato dal giudice di primo grado, in quel momento era inapplicabile.
Infatti, nel periodo febbraio 2008 (cui risale l’annullamento giurisdizionale della circolare n. 349 del 1999) fino a settembre 2010 (data in cui viene emanata la circolare 8 settembre 2010, n. 7619), il Ministero delle Infrastrutture e i trasporti aveva sospeso il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni ai laboratori di cui all’art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001, sicché anche la Land Service, la cui autorizzazione era scaduta nel 2009, non ne era in possesso, non essendo nemmeno consentito il rinnovo o la proroga delle autorizzazioni rilasciate.
Comunque, la questione sull’ultrattività delle autorizzazioni rilasciate prima dell’annullamento e della loro eventuale efficacia, sulla quale si sofferma l’appellante, non assume rilevanza alcuna, come detto avanti, sul caso in esame che riguarda indagini per le quali non era necessario il possesso della suddetta autorizzazione.
10.- L’appellante sostiene, altresì, che la documentazione fornita ai concorrenti ed in particolare la progettazione, riporterebbero tra le indagini da effettuare l’esecuzione di “prove SPT” e “l’esecuzione di pozzetti esplorativi ..con fornitura della stratigrafia geotecnica”, che rientrerebbero tra gli interventi eseguibili solo da parte di imprese dotate di laboratori autorizzati ex art. 59 del d.p.r. n. 380 del 2001.
Tali indagini, in quanto, non comprese nella lettera di invito, non possono comportare gli effetti voluti dall’appellante, non essendo ammissibile l’esclusione dalla procedura di concorrenti prive dell’autorizzazione ex art. 59 del citato d.p.r., ove tale requisito non sia richiesto dalla lettera di invito e gli interventi per i quali è necessario il possesso di tale requisito non siano stati indicati nella lettera di invito.
D’altra parte la Provincia autonoma ha precisato che tali indagini, pure previste in progetto, attengono ad altra e successiva fase a cura del progettista.
Va da sé che ove tali indagini siano espletate dall’aggiudicataria priva di autorizzazione non potrebbero essere utilizzate, sicché è verosimile quanto affermato dalla difesa della Provincia sull’estraneità delle suddette indagini all’incarico oggetto dell’affidamento di cui è causa.
Per quanto esposto, l’appello va respinto, compresa la domanda risarcitoria, della quale non sussistono i presupposti.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, atteso che il contenzioso trova causa nella scarsa chiarezza della lex di gara.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Carlo Saltelli, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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Bene (se non altro per i miei "vicini" di casa), ma non del tutto soddisfacente, anzi si ribadisce che la geotecnica ci è stata scippata.....(fose vedo l solo il bicchiere mezzo vuoto).
Ribadisco la mia opiniuone.
Una regolamentazione è necessaria per garantire la qualità delle indagini (geologiche & GEOTECNICHE), ma si deve basare su qualità effettiva e del singolo processo (cpt, cpte, dmt HVSR e quant'altro si voglia mettere) senza imbrigliamenti di somma di indagini. Se chi ha la competenza e i mezzi decide di essere in grado di realizzare una certa indagine la fà, con autocertificazione e con controllo a campione (ma effettivamente realizzato e vincolante nonchè sanzonatorio per chi sgarra) da ente terzo e/o garantito da ISO


"laudato si mi signore
per sora nostra acqua
tanto umile et preziosa et casta" S. Francesco d'Assisi

Vorlicek Pier - Andrea
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Originariamente inviato da: Vorlicek

Una regolamentazione è necessaria per garantire la qualità delle indagini (geologiche & GEOTECNICHE), ma si deve basare su qualità effettiva e del singolo processo (cpt, cpte, dmt HVSR e quant'altro si voglia mettere) senza imbrigliamenti di somma di indagini.


Pienamente d'accordo.


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Se chi ha la competenza e i mezzi decide di essere in grado di realizzare una certa indagine la fà, con autocertificazione e con controllo a campione (ma effettivamente realizzato e vincolante nonchè sanzonatorio per chi sgarra) da ente terzo e/o garantito da ISO


mmmmmmm, non mi convince molto l'autocertificazione; tarature, formazione, attrezzature dovrebbero in qualche modo essere effettivamente certificate.


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Se chi ha la competenza e i mezzi decide di essere in grado di realizzare una certa indagine la fà, con autocertificazione e con controllo a campione (ma effettivamente realizzato e vincolante nonchè sanzonatorio per chi sgarra) da ente terzo e/o garantito da ISO

2pollicisu

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comunque spero che non si torni ad iniziare a sindacare il lavoro degli altri paventando chissà quali mancanze (tarature, mezzi ecc).
Siamo professionisti e coscienziosamente responsabili.
Se possiamo o non possiamo fare una determinata attività d'indagine è un'autovalutazione che responsabilmente spetta a noi stessi e di cui siamo responsabili (sia civilemente che penalmente).

E' ora di finirla con la caccia alle streghe!

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Vero sulla responsabilità penale
però quand'è che qualcuno ne ha effettivamente risposto?
Ovvero quando è che qualcuno con palese invenzione delle indagini o/e cattiva esecuzione delle stesse ne ha pagato lo scotto? (a parte e forse neanche perdere il cliente...)
Personalmente per riaspondere a soilrock mi sono dato alla ISO 9001 e mi controllanno abbastanza seriamente una volta l'anno

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Vero sulla responsabilità penale
però quand'è che qualcuno ne ha effettivamente risposto?
Ovvero quando è che qualcuno con palese invenzione delle indagini o/e cattiva esecuzione delle stesse ne ha pagato lo scotto?


Andrea Evangelista
Geologo
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