Quote:
Il professionista può e deve (dovrebbe) decidere quali e quante prove fare, dove e come. L'impresa deve eseguire. Non interpretare, non modificare il piano di indagini.
Se un professionista ha un DP30, se non è onesto farà lavorare sempre e solo quello. Se ha un 100 kN e servirebbe un 300 kN, difficilmente rinuncerà ad utilizzare la sua macchina a favore di quella di un concorrente. E via dicendo.


come ho già scritto in altri post, considerare l'esecuzione di indagine geotecnica (sito/laboratorio)un'attività di impresa in senso assoluto e per di più da sottoporre in ogni caso a regime autorizzatorio, è concettualmente errato e fortemente lesivo per l'attività professionale di Geologo. Tale equivoco è alla base della strumentalizzazione operata con le Circolari MIT senza considerare, chissà perchè!, le Categorie Geotecniche sensu Eurocodice 7 e i loro sottoprodotti. Per come la vedo io la giurisprudenza per ora applica efficamente i propri criteri di verifica ma lascia questioni aperte di non poco conto per il mondo professionale, adottando spesso termini tecnici e definizioni non appropriati e non oggettivi. Per questo, dopo svariate settimane ripropongo l'unico dato oggettivo in nostro possesso dall'ormai lontano 2001:

Quote:
è sufficiente il DPR 328/01 a rendere insignificanti le Circolari MIT 7618 e 7619 in merito all'esecuzione dell'attività di indagine geotecnica in sito ed in laboratorio, nell'ambito dello svolgimento delle attività professionali di Geologo