Qui
http://geologilazio.it/public/file/2012/03/20120328120725931_1.pdfè reperibile una lettera di chiarimento della Regione sull'allegato A del regolamento.
Io stesso, come postato in questo 3d, avevo scitto al CNG, ma la lettera è indirizzata al SINGEOP che ha poi indirizzato alla Regione una lettera sullo stesso argomento (ne deduco che il CNG non aveva preso alcun tipo di provvedimento)
Mio personale commento:
Parole a vanvera scritte da uno che non capisce la portata di quello che afferma
1) Rimane invariata l'attribuzione ai soli ingegneri e architetti e chissà magari anche geometri e agronomi(!) della facoltà di firmare un documento chiamato "relazione geotecnica" qualsiasi cosa si voglia intendere per tale documento
2) "le indagini possono essere ESEGUITE solo dal geologo" eppure rimane il punto 6.2.2 e il regolamento nell'allegato A fa esplicitamente riferimento alle autorizzazioni ministeriali per quanto riguarda le indagini geotecniche (anzi addirittura, come tutta la modellazione geotecnica, sotto la voce MODELLAZIONE GOLOGICA)
3) "una volta esperite le attività professionali" questa mi sembra una frase molto significativa: l'attività professionale del geologo si ferma prima che inizino le indagini geotecniche (demandate al geologo-procacciatore d'affari)
4) "sulla base della relazione geologica completa degli elementi geotecnici" quali elementi geotecnici? Il punto 6.2.1 non prevede geotecnica!
5) "il progettista della struttura [...] assume i corrispondenti parametri geotecnici" che vuol dire quel "assume"? che solo i progettisti delle strutture possono fare la modellazione geotecnica o che recepiscono i parametri dal geologo?