Cari colleghi, vedo che non sono l'unico a ritenere che questo nuovo regolamento regionale sia una vittoria di Pirro. Di seguito riporto quanto da me scritto insieme ad un altro collega in data 13.04.2012 al Consiglio dell'Ordine del Lazio e al suo Presidente. Ancora non abbiamo ricevuto una risposta ai quesiti, ma abbiamo incassato il totale dissenso ad un eventuale ricorso rispetto alla norma, tanto caldeggiata e sostenuta dall'attuale consiglio. Inoltre ancora non abbiamo ricevuto una risposta dall'avvocato dell'ordine al quale era stato semplicemente chiesto se vi fossero i termini giuridici e temporali per un eventuale ricorso, a questo punto cambierei il nome del servizio offerto in "L'Avvocato non risponde".


Al Presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio.

Gentile Presidente,

Le scriviamo in merito al nuovo regolamento della Regione Lazio n.2 del
7.02.2012 in vigore dal 12.04.2012 relativo allo "Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico".
Il Regolamento definisce nell'allegato "C" le indagini minime obbligatorie per le diverse classi di rischio geologico necessarie alla definizione del modello geologico-sismico-geotecnico oggetto della relazione geologica:
nell'allegato "B" alla voce modellazione geologica si parla poi di "indagini e prove certificate da laboratori". Nelle indagini minime obbligatorie il legislatore indica prove penetrometriche DPSH o CPT escludendo che siano sufficienti a definire le caratteristiche geotecniche del volume significativo del sottosuolo tutti gli altri metodi di indagine su cui molti di noi hanno valida esperienza.
Vengono escluse tra le prove obbligatorie, e quindi ritenute non sufficienti, le prove penetrometriche DPL e DPM che vengono svolte con la stessa modalità e forniscono le medesime informazioni delle prove penetrometriche DPSH: si tratta di prove riconosciute dalla normativa nazionale ed internazionale e previste nella circolare 7619 tra le prove facoltative insieme alle stesse DPSH e CPT, possono essere svolte in luoghi poco accessibili da altre attrezzature e rappresentano una eccellenza italiana, considerando che vengono prodotte e vendute anche all'estero da diverse aziende nazionali e sono strumenti con costo contenuto alla portata anche di giovani professionisti.
Ogni prova ha i suoi limiti e il suo campo di applicazione e chi la esegue si presume che ne sia a conoscenza: il
problema non è tanto nello strumento ma nel modo in cui viene eseguita la prova e nell'uso che si fa dei dati che se ne ottengono.
L'esclusione riguarda anche l'esecuzione, sempre come indagini sufficienti, di trincee e pozzetti esplorativi e le relative prove speditive, le prove di carico su piastra, le densità in sito, vane test etc., indagini
tradizionalmente adatte ad ottenere informazioni di qualità non inferiore a quella che si può ottenere dalle prove penetrometriche.
Non rimane poi chiaro per quale principio tecnico o scientifico è stato ridotto a due prove penetrometriche il numero minimo di verticali da indagare, uno nel caso di sondaggi, quando per la definizione delle giaciture occorrono almeno tre verticali.
Vorremmo sottoporLe quindi le nostre perplessità:

1.Se è il geologo che deve definire il modello geologico-sismico-geotecnico non è forse di sua esclusiva competenza la scelta delle indagini con cui supportare il proprio lavoro?

2.Quali sono i presupposti scientifici e tecnici per cui sono state escluse dalle prove obbligatorie, ossia sufficienti, per le categorie di rischio basso e medio metodi di indagine differenti dalle prove DPSH e CPT?

3.La richiesta che le indagini siano certificate presuppone che il professionista geologo non possa più svolgere in autonomia alcun tipo di indagine geologica o geotecnica, e che deve necessariamente rivolgersi ad una struttura autorizzata?

4.Quale veridicità è contenuta nella lettera di risposta datata 28/03/2012, del Direttore Regionale Infrastrutture, Arch. Luciano Manfredi e nello specifico nel punto in cui asserisce che le “indagini minime obbligatorie e di carattere geologico, geofisico e geotecnico possono essere eseguite solo dal geologo, una volta esperite le attività professionali” se le indagini e prove devono essere certificate e pertanto possono essere eseguite solo da soggetti terzi, spesso non geologi, quali società di sondaggi e indagini autorizzate secondo la circolare 7619 e che possono avere come direttore tecnico un laureato (non iscritto
all'ordine!) anche in ingegneria o in architettura?

5.In termini di indagini minime obbligatorie il regolamento è estremamente restrittivo e non discrezionale: in casi di difficoltà logistiche o per opere di minima rilevanza, in cui il programma di indagini imposto non è attuabile o economicamente non giustificabile, quali sono le garanzie che il professionista geologo veda accettata la propria relazione dal Genio Civile, rimanendo comunque nei termini di legge?

6.Per quale motivo nell'allegato A viene coniata la figura del progettista delle strutture e della relazione geotecnica, escludendo di conseguenza il geologo dalla titolarità prevista per legge di redigere la relazione geotecnica?

7.In quale modo l'Ordine, consapevole dell'importante impatto che il regolamento regionale potrà avere sul lavoro e sulla figura del geologo professionista, ha informato e coinvolto gli iscritti? Per quale motivo tra i tanti interessanti corsi e seminari organizzati dall’Ordine, non è stata proposta in tempo utile una tavola rotonda in cui esaminare, valutare e proporre eventuali modifiche a questa nuova normativa?

8.Perché il regolamento regionale è stato redatto in forma molto più restrittiva e senza tener conto di quanto
già delineato negli standard metodologici e di lavoro del nostro Progetto Qualità del 2009, che tra l'altro definisce con maggior competenza tecnica il programma di indagini adeguandolo correttamente al tipo di terreno e alle dimensioni dell'opera?

9.E' stata istituita una commissione con rappresentati dell'Ordine per la tutela della figura del geologo professionista che interagisse con le strutture regionali in fase di stesura e approvazione del regolamento?

Ci sembra che il nuovo regolamento regionale sia particolarmente penalizzante nei confronti della figura professionale del geologo, invadendone pesantemente il campo di competenza: rendere poi d'obbligo prove con apparecchiature che in genere non corredano la strumentazione del professionista, ma sono appannaggio di imprenditori in quanto costose e pesanti e che non necessariamente devono essere laureati in geologia, significa aver tolto alla nostra figura la possibilità dell'agire autonomamente e della scelta degli strumenti con cui svolgere il proprio lavoro, cosa che non avviene in nessun'altra professione.
Permane il dubbio che i termini con cui è stato redatto il regolamento regionale, ed in particolare gli aspetti
già evidenziati dell'allegato C, non serviranno a migliorare la qualità delle relazioni geologiche e delle indagini, spirito con cui probabilmente ha pensato di agire il legislatore, riteniamo invece che arrecherà molto danno ai tanti professionisti che hanno sempre svolto il loro lavoro con coscienza e serietà.
Illustriamo nel seguito anche quella che potrebbe essere una proposta di modifica/integrazione al regolamento regionale:

Allegato A:
Sostituire la dicitura “Geologo” con “Geologo progettista del modello geologico-sismico geotecnico, della relazione geologica e della relazione geotecnica” con obbligo della doppia firma, progettista delle strutture e geologo, sulla relazione geotecnica, ognuno per responsabilità sui contenuti inerenti il proprio campo di competenza.

Allegato B:
Dalla dicitura “Indagini e Prove Certificate da Laboratori (art. 59 DPR 380/01)” togliere il termine “indagini” in quanto la normativa citata fa riferimento alle sole prove di laboratorio.

Allegato C:

RISCHIO BASSO: "1. Almeno 3 (tre) prove penetrometriche non allineate, di tipo statico (CPT, CPTE, CPTU) o dinamico (DPL, DPM, DPH, DPSH), oppure scavo di trincee, cunicoli o pozzetti esplorativi con esecuzione di prove in sito, prove speditive o prelievo di campioni indisturbati da sottoporre a prove di laboratorio, che indaghino il volume significativo di terreno come previsto dal DM 14.01.2008 e dalla circolare 02.02.2009"

RISCHIO MEDIO: "4. (...) oppure almeno 3 (tre) prove penetrometriche non allineate, di tipo statico (CPT, CPTE, CPTU) o dinamico (DPL, DPM, DPH, DPSH), oppure scavo di trincee, cunicoli o pozzetti esplorativi con esecuzione di prove in sito, prove speditive o prelievo di campioni indisturbati da sottoporre a prove di
laboratorio, che indaghino il volume significativo di terreno come previsto dal DM 14.01.2008 e dalla circolare
02.02.2009"

RISCHIO ALTO: "... almeno 3 (tre) prove penetrometriche non allineate, di cui una eseguita in prossimità del sondaggio geognostico, di tipo statico (CPT, CPTE, CPTU) o dinamico (DPL, DPM, DPH, DPSH), che indaghino il volume significativo di terreno come previsto dal DM 14.01.2008 e dalla circolare 02.02.2009"

Nell'attesa di un cortese riscontro inviamo cordiali saluti. Roma, 13 aprile 2012.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o azione comune potete contattarmi direttamente.

Ultima modifica di Fabio Termentini; 25/04/2012 14:01.

Fabio Termentini

GEOLOGO
di quelli che amano sporcarsi le mani in cantiere, mica a colorare le cartine....