Ma le 2 sentenze del tar le avete lette integralmente oppure no?
dicono esplicitamente che per quanto riguarda la RELAZIONE GEOLOGICA e quindi la riscostruzione del modello geologico le indagini geognostiche le può fare il geologo senza ricorrere al laboratorio autorizzato dal Ministero;
il geologo può eseguire anche i campionamenti e le prove in sito senza ricorrere al laboratorio autorizzato dal Ministero,
ma solo se tali campionamenti e prove in sito sono finalizzati alla ricostruzione del Modello Geologico e redazione della Relazione geologica;
invece nel caso della Relazione Geotecnica i campionamneti con finalità geotecniche le prove geotecniche in sito e in laboratorio devono essere realizzate e certificate solo ed esclusivamente dai alboratori autorizzati ai sensi del art 59 DPR 380 del 2001.
il tutto è chiaro e non capisco dove sia il limbo
Il punto è ma dove lo troviamo un committente che è disposto a fare due campagne geognostiche e a pagarle, una per la ricostruzione del modello geologico e una per la ricostruzione del modello geotecnico???? soprattutto in un periodo di crisi?
Quindi non vedo proprio dove sia la nostra vittoria
Al massimo verrà cambiato il testo della circoalre, ma sempre ai laboratori autorizzati bisognerà rivolgersi incaso di relazione geotecnica
ciao......meditate