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Originariamente inviato da: Adriano Iachetta
Le sentenze vanno bene!!
annullano le due circolari!

a quanto ho capito solo una


Andrea Evangelista
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Originariamente inviato da: Adriano Iachetta
Le sentenze vanno bene!!
annullano le due circolari! non vedo dove sta la soluzione gattopardiana si cui sopra.

oggi, forse, telefono l'avv. Otello per complimentarmi grin

Adriano: la circolare 7618 sul laboratorio non è stata annullata affatto, è stato fortunatamente annullato l'art. 2 - riporto "2.1 . Requisiti
Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in ingegneria, architettura o geologia,
quinquennale ovvero magistrale, o di altro equipollente titolo di studio." Questo era senza dubbio un punto assurdo della circolare. Ora è stato risolto, ma permane ed è ribadito nella sentenza, l'obbligo di esecuzione su terre e rocce in laboratorio presso laboratori autorizzati (almeno io l'ho letta così).
Per quanto riguarda il discorso della 7619 a me sembra gattopardiana nel senso che asserisce che non c'è divieto di esecuzione da parte di chiunque di indagini geognostiche, ma mi sembra di capire che qualora tali indagini siano finalizzate a progettazione di costruzioni permane l'obbligo di ditte autorizzate (questa interpretazione comunque mi convince molto meno di quella relativa alla 7618), quindi diciamo che secondo me nelle more che ci siano eventuali altre proposte del ministero le indagini (sondaggi e prove penetrometriche per intendersi) probabilmente potranno essere eseguite da chiunque...mantenendo in uno strano limbo sia gli uni che gli altri


Impara l'arte e mettila da parte!
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Ma le 2 sentenze del tar le avete lette integralmente oppure no?
dicono esplicitamente che per quanto riguarda la RELAZIONE GEOLOGICA e quindi la riscostruzione del modello geologico le indagini geognostiche le può fare il geologo senza ricorrere al laboratorio autorizzato dal Ministero;
il geologo può eseguire anche i campionamenti e le prove in sito senza ricorrere al laboratorio autorizzato dal Ministero,
ma solo se tali campionamenti e prove in sito sono finalizzati alla ricostruzione del Modello Geologico e redazione della Relazione geologica;
invece nel caso della Relazione Geotecnica i campionamneti con finalità geotecniche le prove geotecniche in sito e in laboratorio devono essere realizzate e certificate solo ed esclusivamente dai alboratori autorizzati ai sensi del art 59 DPR 380 del 2001.
il tutto è chiaro e non capisco dove sia il limbo
Il punto è ma dove lo troviamo un committente che è disposto a fare due campagne geognostiche e a pagarle, una per la ricostruzione del modello geologico e una per la ricostruzione del modello geotecnico???? soprattutto in un periodo di crisi?
Quindi non vedo proprio dove sia la nostra vittoria
Al massimo verrà cambiato il testo della circoalre, ma sempre ai laboratori autorizzati bisognerà rivolgersi incaso di relazione geotecnica
ciao......meditate

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si erano questi i miei dubbi, con cui rimango frown


Andrea Evangelista
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Originariamente inviato da: AndreaEvangelist
[/quote]
a quanto ho capito solo una


Tu sei una persona ottimista!!

vediamo cosa dice un pessimista


a me è arrivato un messaggio dell'ordine che recita: primi passi positivi, grazie............




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in pratica ci hanno lasciato solo i campionamenti per scopi petrografici, paleontologici, ambientali, ecc...

pure le singole prove in sito (DPM, DPSH, CPT) che utilizzo possono avere se non per ricostruire geometrie di formazioni sepolte o cose simili?

cito la sentenza TAR:"Mentre le indagini geotecniche sono studi geologici applicati, eseguiti tramite prove di laboratorio, a cui la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni accosta anche le prove in situ con gli specifici macchinari ivi indicati, le indagini geognostiche indicano la più ampia attività di conoscenza geologica, che confluisce nella relazione geologica; anche tali indagini possono essere eseguite con prelievi di campioni, prospezioni del terreno, carotaggi."

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mi sa che hai ragione tu...resta da vedere se ci sarà una nuova formulazione della circolare per certificare le indagini in sito o se, definendo la sentenza indagini geotecniche solo le indagini di laboratorio (quanta ignoranza!) non si possono certificare le indagini in sito.
Resta poi da vedere se i geni civili (e le lobbies delel circolari) spingeranno per una piena applicazione del 6.2.2 che prevede prove di laboratorio sempre e comunque I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni devono essere
ottenuti mediante specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e attraverso
l’interpretazione dei risultati di prove e misure in sito.


Andrea Evangelista
Geologo
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Quote:
cito la sentenza TAR:"Mentre le indagini geotecniche sono studi geologici applicati

e qui casca l'asino se sono geologici sono di esclusiva competenza se geotecnici concorrenti e/o secondo gli ing esclusivi e allora c'è una contraddizione o meglio si fa finta di non capire che quello che si è sempre fatto è geotecnica che nulla ha a che fare con la progettazione di opere geotecniche (è su questo che stanno giocando a fotterci)


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Però, controllate questa frase alla fine e specialmente quanto scritto in grassetto. La sentenza qui esplicitamente riconduce l'attività certificatoria alle sole prove di laboratorio, identificando le prove geotecniche con queste.

Quote:
La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una
nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare
manifestamente irragionevole che la circolare abbia riportato riportare qualsiasi
prelievo su campione e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati, oltre al
dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi
dell’art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini
geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su
terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ
.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
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cito ancora:"La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione.
Le norme tecniche sulle costruzioni non fanno alcun riferimento alle indagini geognostiche.
"

non voglio essere pessimista ma questo passaggio conferma che la geotecnica deve basarsi su prove "certificate" secondo art.59, compreso il prelievo del campione da inviare a laboratorio......
questa sentenza ci lascia le briciole!!!!!!

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