Però, controllate questa frase alla fine e specialmente quanto scritto in grassetto. La sentenza qui esplicitamente riconduce l'attività certificatoria alle sole prove di laboratorio, identificando le prove geotecniche con queste.

Quote:
La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una
nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare
manifestamente irragionevole che la circolare abbia riportato riportare qualsiasi
prelievo su campione e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati, oltre al
dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi
dell’art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini
geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su
terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ
.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)