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Come detto, l’art 59 comma 2, infatti, attribuisce al Ministero il potere di
autorizzare altri laboratori, oltre a quelli ufficiali di cui al comma 1, ad effettuare
prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.


La sentenza quindi appare concludere che le previsioni dell'art. 59 siano esclusivamente applicabili a quanto strettamente previsto dallo stesso, ossia alle prove geotecniche su terreni e rocce 'eseguite in laboratorio'.

Parlare di un laboratorio che esegue prove geotecniche nel campo è un paradosso secondo la sentenza, poichè il laboratorio è un ambiente confinato ed attrezzato dove tipicamente si eseguono prove su campioni di materiali da costruzione, terreni e rocce, mentre il professionista esegue delle prove cosiddette geognostiche nel campo. Secondo la sentenza queste prove geognostiche apparirebbero comprendere tutti i sondaggi, penetrometrie, dilatometrie, pressiometrie ecc. ecc.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)