Originariamente inviato da: ESPT
Ma le 2 sentenze del tar le avete lette integralmente oppure no?
A me sembra di capire che:
le sentenze dicono esplicitamente che per quanto riguarda la RELAZIONE GEOLOGICA e quindi la riscostruzione del modello geologico, le indagini geognostiche le può fare il geologo senza ricorrere al laboratorio autorizzato dall'art 59 del DPR 380/2001 o dal Ministero delle Infrastrutture.
il geologo può eseguire anche i campionamenti e le prove in sito senza ricorrere al laboratorio autorizzato dal Ministero, ma solo se tali campionamenti e prove in sito sono finalizzati alla ricostruzione del Modello Geologico e redazione della Relazione geologica (ad esempio campionamenti per scopi petrografici, paleontologici, ecc);

Invece nel caso della RELAZIONE GEOTECNICA resta comunque confermato da vari passi della sentenza che i campionamenti con finalità geotecniche le prove geotecniche in sito e in laboratorio devono essere realizzate e certificate solo ed esclusivamente dai alboratori autorizzati ai sensi del art 59 DPR 380 del 2001.

Il punto è ma dove lo troviamo un committente che è disposto a fare due campagne di indagini e a pagarle, una per la ricostruzione del modello geologico e una per la ricostruzione del modello geotecnico????
soprattutto in un periodo di crisi?

Quindi non vedo proprio dove sia la nostra vittoria

Al massimo verrà cambiato il testo della circoalre, ma sempre ai laboratori autorizzati bisognerà rivolgersi in caso di relazione geotecnica
ciao......meditate

La penso esattamente come te!


Impara l'arte e mettila da parte!