Secondo me il passaggio fondamentale che spiega tutto sta in queste righe, ovviamente tratte dalla sentenza "Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini
geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ"
Il problema è che gli addetti ai lavori considerano principalmente "le prove" e "le indagini" come prove in sito (penetrometrie, sondaggi dilatometrie pressiometro ecc) e "le analisi" quelle fatte in laboratorio (caratteristiche indice, edometrie, tagli triassiali ecc). Credo che la sentenza non segue questa nostra logica comune considerando "le indagini" e "le analisi" come sinonimi.. e considera "le analisi o indagini geotecniche" come l'insieme delle attività svolte in un laboratorio geotecnico.