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MI DISPIACE DELUDERVI MA NELLA SENTENZA C'E' SCRITTO CHE LA SENTENZA ANNULA LA 7619, MA NON ANNULLA L'ART 59 DEL DPR 380/2001.
INOLTRE LA SENTENZA NON TOGLIE AI LABORATORI IN SITO GIA' AUTORIZZATI LA POSSIBILITA' DI ESEGUIRE E CERTIFICARE INDAGINI GEOTECNICHE, TUTTAPIU' LE LIMITAZIONI SARANNO SOLO PER LE GEOGNOSTICHE.
INOLTRE LA SENTENZA NON CANCELLA QUANTO PREVISTO DAL 6.2.2 DEL DM 14-01-2008 CHE RICHIEDE ESPLCITAMENTE CHE LE INDAGINI GEOTECNICHE SIANO CERTIFICATE.
AL MASSIMO IL MINISTERO PROVVEDERA' A EMETTERE UNA NUOVA CIRCOLARE IN CUI SI TOGLIERA' IN MODO LEGGITTIMO LA PAROLA " INDAGINI GEOGNOSTICHE" AGGIUNGENDO CHE SOLO IL GEOLOGO PUO' LEGGITIMAMENTE SVOLGERE LA FUNZIONE DI DIRETTORE DI LABORATORIO.
IL CONTENDERE DELLE SENTENZA E' SOLTANTO CHE I LABORATORI IN SITO NON POSSONO EFFETTUARE PROVE GEGNOSTICHE MA SOLO CAMPIONAMENTI AI FINI GEOTECNICI E PROVE IN SITO GEOTECNICHE.
CHE SENZO AVREBBE FARE UN ANALISI GEOTECNICA DI LABORATORIO CERTIFICATA, SU DI UN CAMPIONE PRESO CHISSA' DA CHI, COME E DOVE?




Ultima modifica di ESPT; 27/04/2012 18:48.
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Ma le 2 sentenze del tar le avete lette integralmente oppure no?
A me sembra di capire che:
le sentenze dicono esplicitamente che per quanto riguarda la RELAZIONE GEOLOGICA e quindi la riscostruzione del modello geologico, le indagini geognostiche le può fare il geologo senza ricorrere al laboratorio autorizzato dall'art 59 del DPR 380/2001 o dal Ministero delle Infrastrutture.
il geologo può eseguire anche i campionamenti e le prove in sito senza ricorrere al laboratorio autorizzato dal Ministero, ma solo se tali campionamenti e prove in sito sono finalizzati alla ricostruzione del Modello Geologico e redazione della Relazione geologica (ad esempio campionamenti per scopi petrografici, paleontologici, ecc);

Invece nel caso della RELAZIONE GEOTECNICA resta comunque confermato da vari passi della sentenza che i campionamenti con finalità geotecniche le prove geotecniche in sito e in laboratorio devono essere realizzate e certificate solo ed esclusivamente dai alboratori autorizzati ai sensi del art 59 DPR 380 del 2001.

Il punto è ma dove lo troviamo un committente che è disposto a fare due campagne di indagini e a pagarle, una per la ricostruzione del modello geologico e una per la ricostruzione del modello geotecnico????
soprattutto in un periodo di crisi?

Quindi non vedo proprio dove sia la nostra vittoria

Al massimo verrà cambiato il testo della circoalre, ma sempre ai laboratori autorizzati bisognerà rivolgersi in caso di relazione geotecnica
ciao......meditate

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Mayer, ti sbagli.. dove leggi che la 7619 è stata annullata?io leggo che sono da annullare solo le parti che parlano di geognostica. a parte questo nessuno toglie che le indagini geotecniche in sito devono essere certificate (lo dice l'NTC)per cui una penetrometrica in sito che usi per il modello geotecnico deve essere certificata. qualsiasi laboratorio art 59 ti dice: dove sta scritto che le prove geotecniche (in sito) non devono essere certificate? tu geologo fatti la geognostica con i mezzi che ritieni opportuni, ma la legge parla chiaro. anche le prove e i campioni presi in sito devono essere prelevati dai laboratori autorizzati se sono usate ai fini geotecnici (rispetto dell'art 59 del DPR 380/2001)(lo dice la sentenza stessa)
poi se vogliamo farci le regole che ci piacciono facciamo pure ma un professionista dovrebbe essere obiettivo!

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Originariamente inviato da: ESPT

CHE SENZO AVREBBE FARE UN ANALISI GEOTECNICA DI LABORATORIO CERTIFICATA, SU DI UN CAMPIONE PRESO CHISSA' DA CHI, COME E DOVE?

avviene ogni giorno


Andrea Evangelista
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caro McCoy vorrei che tu avessi ragione, ma ti chiedo: se devo fare una prova le frank o lugeon la faccio in laboratorio? e se non riesco a campionare alcune sabbie o le argille "sensibili" come faccio a parametrizzare se non attraverso prova in sito...


Però, la recente sentenza è entrata maggiormente nel dettaglio per quanto attiene alla distinzione tra prove in situ e prove di laboratorio rispetto alal precedente, che pertanto dovrebbe risultare superata.
Poi, quali sono le prove di laboratorio che si effettuano in situ? Si tratta di un ossìmoro, se una prova è eseguita in laboratorio non può esserlo in situ e viceversa. Il laboratorio è l'ambiente, generalmente confinato, dove vengono eseguite delle prove su campioni estratti in situ, oppure un ambiente nel quale vengono svolti esperimenti con impianti fissi e sempre nello stesso luogo (laboratorio di fisica nucleare del G. Sasso.
Per come è stata formulata la sentenza, probabilmente gli uffici di competenza si orienteranno come segue:
-Indagini in situ: non necessitano di certificazione
-Prove di laboratorio: necessitano di certificazione ministeriale


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Originariamente inviato da: Consiglio Nazionale dei Geologi
Il Consiglio Nazionale dei Geologi vince la battaglia al TAR per l’annullamento delle circolari ministeriali relative a prove su terre e rocce, indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito.
pubblicato in data: 27/04/2012
Il TAR Roma, con la sentenza n. 3757/2012 (depositata il 26 aprile 2012), ha annullato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell’8 settembre 2010, recante i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”, nella parte in cui prevedeva per il direttore di tali laboratori indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria ed architettura: la normativa professionale vigente indica tali attività come specifiche del geologo e solo in parte dell’ingegnere civile.

Lo stesso Tribunale, con la sentenza n. 3761/2012 (depositata in pari data), ha annullato anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell’8 settembre 2010, recante i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”, ritenendo che l’art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni ed alle prove in situ: queste attività sono esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, con la conseguenza che la circolare non può richiedere l’intervento di un laboratorio autorizzato in attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell’attività del geologo.

In conclusione, il TAR Roma ha avvalorato le tesi degli avv.ti Otello Emanuele e Veronica Navarra, e ha espressamente riconosciuto agli Ordini Professionali la loro legittimità nel costituirsi a difesa delle attività riservate ai propri iscritti. Si tratta di un ennesimo riconoscimento della specifica competenza della figura professionale del geologo nella conoscenza dei terreni di fondazione per le costruzioni.

Sentenza TAR Lazio n. 03757/2012 in formato pdf

http://cngeologi.it/2012/04/27/il-consig...-campioni-e-pr/

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Secondo me il passaggio fondamentale che spiega tutto sta in queste righe, ovviamente tratte dalla sentenza "Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini
geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ"
Il problema è che gli addetti ai lavori considerano principalmente "le prove" e "le indagini" come prove in sito (penetrometrie, sondaggi dilatometrie pressiometro ecc) e "le analisi" quelle fatte in laboratorio (caratteristiche indice, edometrie, tagli triassiali ecc). Credo che la sentenza non segue questa nostra logica comune considerando "le indagini" e "le analisi" come sinonimi.. e considera "le analisi o indagini geotecniche" come l'insieme delle attività svolte in un laboratorio geotecnico.

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scusate ma sono nuovo del forum e della professione, mi sono iscritto a gennaio. qualcuno mi spiega meglio la differenza tra geognostica e geotecnica? io ci sto capendo poco. io faccio tutto col DL30, ci ricavo tutti i parametri geotecnici e stratigrafici e anche le vs30. non capisco la discussione che senso abbia. per cortesia mi spiegate se le prove che faccio vanno bene?
grazie.

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Originariamente inviato da: Follacciano
scusate ma sono nuovo del forum e della professione, mi sono iscritto a gennaio. qualcuno mi spiega meglio la differenza tra geognostica e geotecnica? io ci sto capendo poco. io faccio tutto col DL30, ci ricavo tutti i parametri geotecnici e stratigrafici e anche le vs30. non capisco la discussione che senso abbia. per cortesia mi spiegate se le prove che faccio vanno bene?
grazie.

Queste entrate "a gamba tesa" mi fanno già rimpiangere le certificazioni ministeriali.... crazy crazy

Ultima modifica di grannisi; 27/04/2012 20:51.

"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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