Ribadisco, l'interpretazione dell'ultima parte della sentenza non mi sembra lasci adito a dubbi (a parte gli errori facilmente corretti).

Secondo i giudici è irragionevole ritenere che la circolare abbia voluto riportare prelievi e prove in situ all'attività di laboratori autorizzati.
I giudici procedono poi ad indentificare le 'prove geotecniche' esclusivamente con quelle di laboratorio (con laboratorio intendendo un tradizionale ambiente confinato ed attrezzato).

Sintetizzando, quste appaiono essere le conclusioni della sentenza:

prove geognostiche= prove in situ= NO certificazione
prove geotecniche= prove di laboratorio= SI' certificazione

Originariamente inviato da: mccoy
Però, controllate questa frase alla fine e specialmente quanto scritto in grassetto. La sentenza qui esplicitamente riconduce l'attività certificatoria alle sole prove di laboratorio, identificando le prove geotecniche con queste.

Quote:
La distinzione tra analisi geotecnica e indagini geognostiche in genere è una
nozione appartenente alla scienza tecnica, ma nel caso di specie appare
manifestamente irragionevole che la circolare abbia riportato riportare qualsiasi
prelievo su campione e prove in situ all’attività dei laboratori autorizzati, oltre al
dato normativo, per cui tale previsione non rientra nel potere attribuito ai sensi
dell’art 59 comma 2. Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini
geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su
terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ
.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)