Originariamente inviato da: geoantonio
l’art. 59 del DPR 380/01 riprende, come indicato nel suo sottotitolo, l’art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” il cui ambito di applicazione è riferito esclusivamente ai materiali da costruzione come descritto titolo della legge stessa. Inoltre, la sentenza TAR Lazio 1422/08 ha annullato l’art. 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246, che recitava: restano ferme le competenze del ministero dei lavori pubblici e del consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce., ed in base al quale venivano estese le disposizione dell’art. 20 della Legge 1086/71. L’art. 8 suddetto è stato giudicato illegittimo perché, estendendo il regime di cui all’art. 20 della legge n. 1086/71 alle prove geotecniche, ha esorbitato dalla propria finalità di mero recepimento della direttiva 89/106/CEE (che riguarda prodotti o materiali impiegati nelle costruzioni e non menziona le prove geotecniche).
Ivan che ne pensi!?


Se riusciamo a far passare la notizia, già certa, che il DPR 380/2001 non è una legge primaria ma un Testo Unico compilativo* decadrebbe l’estensione dell’autorizzazione alle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce di qualsiasi tipo .


Leggetevi il ricorso che allego a partire da pag. 13 dove è spiegato come l’estensione delle prove geotecniche, dall’art.20 L. 1086/1971 all’art. 59 DPR 380/2001, sia solo una bufala poiché è stata violata la legge delega sulla compilazione dei testi unici che, badate bene, non sono “nuove norme primarie” ma la raccolta organica di norme e regolamenti già esistenti (art. 20 L. 1086/71).

L’estensione dell’art. 59 DPR 380/2001, come meglio spiegato in ricorso, deriva dall'art. 8, comma 6, del DPR 246/93 già annullato con la sentenza 1422/2008 che ha annullato la 349.

Conseguenza è che l’estensione all’art. 59 deriva da una norma regolamentare già annullata e non da una norma primaria in vigore.

Tutto ciò il Presidente del CNG lo sa perché ne abbiamo parlato più volte ma, a quanto mi trasmette a pelle, non ha intenzione di far risaltare questa notizia tanto che circa un mese fa ho dovuto notificare ufficialmente al CNG la richiesta di Audiavanduum al ricorso pendente sulla questione per avere una risposta ufficiale sull'argomento “incostituzionalità dell’art. 59 per violazione di legge delega”, che non mi è ancora pervenuta.

Quindi io, e chi vuole assieme a me (più siamo e meglio è come dimostra la sentenza del CNG), sceglierei di proseguire autonomamente questo percorso contro l’art. 59 DPR 380/2001 del 6 giugno 2001 in contrapposizione con la norma del giorno prima…il nostro caro amato art. 41 DPR 328/2001 del 5 giugno 2001). E poi ci vogliamo riflettere solo un attimo?
Dovremmo essere solo c******i se ammettiamo che quell’altro c******e del legislatore, per potere esercitare le attività di geognostica e geotecnica, ci abbia fatto abilitare ed iscrivere all’ordine il giorno prima per poi il giorno dopo venirci a dire che ci vuole l’autorizzazione del ministero!.

Ma vaìa vaìa vaìa ….

Se ci associassimo un tot economico a cranio potremmo finanziare meglio questo ricorso amministrativo già pendente per un bando applicativo dell'art. 59 in modo da contrastare l’ultimo baluardo che credo romperà i c******i a noi geologi da quà ad altri 10 anni se non se ne pronuncia l’incostituzionalità.

Immagini allegate
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