Quote:
A mio avviso (tralasciando il discorso direzione laboratori che pare abbastanza chiaro) dando una lettura alle due sentenze, le indagini devono essere certificate (autorizzazione ministeriale) per quanto concerne il modello geotecnico sia in sito che laboratorio.
Per quanto riguarda il modello geologico le indagini in sito possono essere eseguite anche da soggetti (professionisti aggiungerei) non certificati ai senti dell'STC.
Ovviamente è solo il mio parere.


Io non sono d'accordo con questa conclusione che sinceramente trovo troppo riduttiva, schematica e non evincibile così chiaramente leggendo le sentenze, nonostante i sostenitori delle autorizzazioni ministeriali vorrebbero, come volevano prima delle sentenze, far passare l'inconcepibile e strumentale interpretazione di un'indagine geognostica (senso lato) finalizzata esclusivamente alla modellazione geologica. Rendiamoci conto che tale impropria affermazione può avere una ragione d'essere solo in un ambito "di parte" o tipicamente giurisprudenziale! E questo in particolare per chi interpreta a ns. sfavore la sentenza al ricorso contro 7619.

Diciamo subito ai sotenitori delle circolari che chi ha un penetrometro DP, DPSH, CPT, un dilatometro, un pressiometro od altra strumentazione per l'indagine geotecnica in sito e la utilizza in ambito professionale per la maggior parte delle Opere Ordinarie in Classe d'Uso II, ricadenti in II Categoria Geotecnica secondo EC7, PUO' SENZA DUBBIO utilizzarla per presentare i suoi elaborati geotecnici ai geni civili. Qualunque resistenza a tale prassi, operata da funzionari pubblici DEVE essere immediatamente segnalata all'Ordine di appartenenza che dovrà saper far valere, per gli interessi di Categoria, le sentenze appena emesse e tutte le fonti normative utili presupposte. Non si illudessero, ora lor signori di sostenere, divulgare, comunicare ancora con ferma convinzione il contrario, perchè la platea degli ascoltatori è cambiata e soprattutto, lo scenario, complessivamente è mutato all'indomani delle sentenze, non garantendo a nessuno alcuna posizione certa e totalmente inoppugnabile. In sostanza cari signori, tutti potranno affermare tutto e il contrario di tutto data la massiccia e spropositata dose di giurisprudenza intervenuta!

Detto questo, riallacciandomi ad Ivan, la sentenza 787 sul ricorso alla Circolare 7618 è, secondo me, particolarmente singolare e curiosa, meritevole di molteplici riletture per evidenziarne la marcata ambiguità:

in particolare dal secondo capoverso di pag 10 di 17 si cita la sentenza TAR Lazio 1422/08 di annullamento della vecchia 349. In tale citazione ( effettuata fino al primo punto di pag. 12 di 17) si parla anche dell'annullamento dell'art. 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246, giudicato illegittimo perché, estendeva il regime di cui all’art. 20 della legge n. 1086/71 alle prove geotecniche, esorbitando dalla propria finalità di mero recepimento della direttiva 89/106/CEE. Come sappiamo l'art.59 del DPR 380/01 richiamato nel 6.2.2. di NTC2008, riprende proprio l’art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 che quindi non può aver valore per le prove geotecniche di laboratorio, dato l'annullamento dell'estensione di cui sopra.

Nonostante questo,sempre a pag 12 di 17 della sentenza 787, si afferma quanto allegato in questo post.

E' normale questo !? Per me qualcosa non torna e la cosa andrebbe fatta notare a qualcuno.

P.S. curiosa anche la frase: " Tali argomentazioni non possono essere integralmente condivise "



Immagini allegate
estratto 787 su art. 59.pdf (413.26 KB, 10 download)