AVETE AVUTO IL TEMPO DI LEGGERE LA SENTENZA:
iniziamo a dibbattere i vari punti cercando di arrivare ad una interpretazione oggettiva.
riporto uno dei passaggi più interessanti, che mi sembra essere molto chiaro, forse mi sbaglio:

pag 15 di 19 della sentenza 00788/2011
"OMISSIS......La sentenza di questa sezione n. 13483 del 2010, pur relativa ad altra problematica, ha appunto fatto riferimento al nesso tra l’art 59 e la disciplina delle NTC tutte relative alle indagini geotecniche: “ con il DM 14.1.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) è stato introdotto un sistema organico di qualificazione e di controllo di modo che, in particolare, i progetti delle opere strutturali interagenti con il terreno siano basati su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove, costituenti parte integranti del progetto e caratterizzate da sicure autorevolezza ed affidabilità proprio in quanto condotte e certificate dai laboratori autorizzati di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Nella materia sono chiaramente in gioco esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica, poichè l’autorizzazione dei laboratori all’effettuazione, con validità certificatoria ufficiale, di prove geotecniche su rocce e terreni ai fini dell’edificazione di costruzioni, deve essere ispirata al massimo rigore proprio al fine di evitare che una funzione così delicata, non a caso costituente servizio pubblico, possa essere svolta da soggetti inadeguati, con conseguente possibile compromissione delle menzionate esigenze.”

La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione.

Le norme tecniche sulle costruzioni non fanno alcun riferimento alle indagini geognostiche..... OMISSIS"

MI SEMBRA DI CAPIRE DA QUESTI PASSI RIPORTATI CHE L'ART 59 SPECIFICA CHE SOLO LE PROVE GEOTECNICHE (E NON LE GENERICHE GEOGNOSTICHE) DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE, INOLTRE CHE LE INDAGINI GEOTECNICHE IL PRELIEVO DEI CAMPIONI E LE PROVE IN SITO GEOTECNICHE VENGONO LEGGITTIMATE E DEVONO ANCORA OGGI ESERE ESEGUITA DAI LABORATORI IN SITO ATTUALMENTE AUTORIZZATI IN BASE ALL'ART 59
O MI SBAGLIO?????????????
IVAN TU CHE SEI FERRATO ILLUMINAMI,
ANCHE TU MCCOY DAMMI UNA MANO.....

Ultima modifica di ESPT; 28/04/2012 19:10.