A me pare che la questione sia chiara: i passaggi della sentenza riportati da ESPT (che fanno riferimento sopratutto alla precedente sentenza) appaiono in contraddizione con quelli riportati da Geoantonio: "Tale disposizione si riferisce, infatti, solo alle indagini geotecniche, che sono indagini di laboratorio tanto che l’art 59 parla di prove su terreni e rocce, senza alcun riferimento a prelievi di campioni o analisi in situ."

Permettetemi una considerazione poi: dal punto di vista politico-fiolosofico si può naturalmente sostenere la non necessità di autorizzazione per le prove in sito e i prelievi di campione, solo per favore chi lo fa non cerchi sostegno in quel passaggio (le indagini geotecniche sono indagini di laboratorio e il laboratorio è quello indoor) perchè sappiamo tutti che non è vero.

Infine vorrei chiedere se qualcuno può illuminarmi sul passaggio:"La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione.":dov’è questa specificazione? Qual'è il senso di quella frase?


Ultima modifica di AndreaEvangelist; 29/04/2012 11:43.

Andrea Evangelista
Geologo