Mimmo, apprezzo le tue pacate e ragionevoli premesse ma non sono d'accordo con te.
Dobbiamo attenerci a quello che la sentenza riporta, prescindendo da considerazioni personali, evidentemente influenzate dai nostri percorsi formativi e professionali.
quando vengono citati, nella sentenza, "prelievo di campioni e prove in sito" ci si riferisce evidentemente ad un attività di indagine geotecnica che può e deve essere commisurata al tipo di opera geotecnica e/o manufatto in progetto. Sai benissimo che nella maggior parte delle Opere Ordinarie, in Classe d'Uso II con cui i geologi hanno abitualmente a che fare nello svolgimento della loro attività professionale, i mezzi di indagine che il professionista ( geologo) da sempre utilizza o fa utilizzare (nel bene e nel male), garantiscono la giusta misura di indagine gotecnica e non inficiano la stabilità e l'efficienza dell'opera stessa come qualcuno vuol far credere. La modellazione geologica di cui alle ntc, è ben altra cosa dei campionamenti e prove in situ citati nella sentenza, suvvia!
in linea di principio spero proprio di no,
essendo entrati nel campo delle costruzioni (infatti chiedi delle ntc08) ed essendo entrati nel campo geotecnico e non più geologico (il punto 6.2.2 è geotecnico),
perchè da geotecnico, preferisco che il materiale da costruzione (intendo tutto il terreno in cui si sviluppano le tensioni che verranno trasmesse dall'opera geotecnica) sia esaminato e valutato alla stessa stregua di altri materiali da costruzione (cls e acciaio) che uso nella progettazione (geotecnica e strutturale).
anche qui Mimmo, Il Tribuanle ha detto la sua, pur con tutte le approssimazioni ed incertezza di cui ho detto, ma questo è.
I geomateriali non sono, mi insegni, materiali da costruzione ordinari, soprattutto se in sede naturale. Il Discrimine nella preferenza sulla caratterizzazione "accurata" (leggi certificata)che tu dici, deve essere nella entità dell'Opera ( Provvisoria,
Ordinaria, Grande Opera, sensu NTC 2008), in relazione alla sua destinzione d'uso.