Quindi deduco che se faccio la verifica di stabilità di un pendio con parametri di resistenza ricavati da prove in laboratorio, sono obbligato ad utilizzare una ditta autorizzata alla certificazione. Mentre se la stessa analisi di stabilità la faccio utilizzando valori dei parametri di resistenza ricavati da prove in sito, non sono più obbligato a ricorre a ditte autorizzate.
E ' così?
per logica è così, è chiaro che l'esempio che porti non può essere generalizzato a tutti i casi possibili!
In aggiunta a quanto scritto nel precedente post, sempre dalla sentenza TAR 3761/12 riporto ancora:
Inoltre, la disciplina della circolare impugnata è assolutamente generica nella parte in cui si riferisce a "tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito", senza alcuna specificazione del tipo di prelievi o di prove in situ che richiedono una particolare autorizzazione.
E’ assolutamente irragionevole, quindi, oltre che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini geognostiche siano di per sé inibite ai geologi liberi professionisti, così come il prelievo di campioni e le prove in situ che possono anche essere operate senza particolari mezzi tecnici.