Quindi deduco che se faccio la verifica di stabilità di un pendio con parametri di resistenza ricavati da prove in laboratorio, sono obbligato ad utilizzare una ditta autorizzata alla certificazione. Mentre se la stessa analisi di stabilità la faccio utilizzando valori dei parametri di resistenza ricavati da prove in sito, non sono più obbligato a ricorre a ditte autorizzate.
E ' così?
per logica è così, è chiaro che l'esempio che porti non può essere generalizzato a tutti i casi possibili!
In che senso non può essere generalizzato a tutti i casi possibili?
A me pare che se la sentenza afferma il principio che per le indagini in sito non è necessaria la certificazione, questo principio debba essere valido in ogni caso. Altrimenti siamo di fronte a una contraddizione oppure a una carenza di precisione della norma.
Se esistono dei casi applicativi in cui anche per le indagini in sito è necessaria la certificazione, quali sono questi casi?