Faccio presente ai colleghi che la sentenza del TAR Lazio non ha modificato il DM 14/01/08 il quale al punto 6.2.2. dice ".... le prove geotecniche devono essere eseguite da ditte autorizzate di cui all'art. 59 del DPR 380 ...".
Quindi ogni volta che la relazione geologica riporta dati geotecnici che saranno utilizzati per una progettazione geotecnica , tali dati devono essere ottenuti attraverso prove in sito o in laboratorio eseguite da Ditte Autorizzate dal Ministero. Tutte le relazioni che vanno al Genio Civile sono a corredo di calcoli di progetti esecutivi, quindi i dati geotecnici contenuti nella relazione geologica devono essere certificati. Certo che la relazione geologica può contenere dati geotecnici non certificati, ad esempio penetrometrie utilizzate per il riconoscimento di massima dei terreni, ma questi dati non possono essere utilizzati per i calcoli delle verifiche geotecniche. Quindi si dovrebbero fare due campagne di indagine una geognostica a supporto della modellazione geologica ed una geotecnica (certificata) a supporto della relazione geotecnica (di competenza del progettista). Pensate che nella pratica professionale sia possibile e realistico far pagare al Committente un doppio costo? Il nuovo regolamento della Regione Lazio "snellimento delle procedure nelle zone sismiche" prevede delle indagini minime da fare e prevede che il Progettista deve utilizzare i dati ottenuti con tali indagini e se non lo fa deve motivarlo. E' logica conseguenza che i dati geotecnici contenuti nella relazione geologica devono essere ottenuti tramite prove eseguite da Ditte Autorizzate. infine..... non sarebbe ora di distinguere il GEOLOGO dall'operaio? Avete mai visto un Ingegnere che ha bisogno di fare prove su una struttura e si mette a carotarla o altro? Chiama una Ditta e dirige le prove.