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Ciao a tutti.
Premesso che sono contro le certificazioni ministeriali, e che ogni tanto sbircio il forum (soprattutto questa sezione) per vedere cosa succede, avendo visto l'esito delle senzenze TAR e avendo seguito la discussione nata, mi sono convinto ad intervenire:
le sentenze secondo me vanno lette a fondo; non credo che cambino sostanzialmente le cose, le circolari ministeriali hanno funzione di regolamentare le autorizzazioni ministeriali art 59, per cui annullando una circolare non è che automaticamente si annulla la necessità dell'Autorizzazione (ricordate la vecchia 349?) il CSLP disse: rimane comunque l'obbligo di certificare le prove geotecniche.
poi non capisco perchè ve la pigliate così con ESPT. secondo me con stile asettico sta solo facendo l'"avvocato del diavolo", è l'unico che cerca di vedere le cose non ottusamente, non credo che lui da geologo (ammesso che lo sia), come me, sia contento di come è stata scritta la sentenza che non fa chiarezza. invece di dargli addosso proviamo a smontare le sue tesi oppure bisogna avere il coraggio di dirgli che forse ha ragione (in alcuni punti)

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Quote:
CHE LA 7619N SIA SCRITTA MALE NON C'E' DA ECCEPIRE, SONO D'ACCORDO

MA QUESTA PARTE DELLA SENTENZA A PAG 17 DI 19 MI FA RIMANERE SULLE MIE CONVINZIONI:

"OMISSIS...APPARE MANIFESTATAMENTE IRRAGIONEVOLE CHE LA CIRCOLARE ABBIA RIPORTATO "QUALSIASI" PRELIEVO SU CAMPIONE E PROVE IN SITU ALL'ATTIVITA' DEI LABORATORI AUTORIZZATI....OMISSIS....TALE DISPOSIZIONE SI RIFERISCE SOLO ALLE INDAGINI GEOTECNICHE, CHE SONO INDAGINI DI LABORATORIO....OMISSIS"


esattamente!! Queste sono convinzioni corrette e a nostro favore, te ne stai rendendo conto incosciamente!?

Quote:
IO CONTINUO A CREDERE CHE IL LA BOREATORIO NON DEBBA ESSERE CONFINATO IN UN AMBIENTE CHIUSO

L'ART 59 NON SPECIFICA SE IL LAB E' IN SITO O FISSO


pensala come vuoi, ma NON RILEVA ai fini della sentenza!

Quote:
A PAG18 DI 19 LEGGO:

"...OMISSIS..IL RICORSO E' FONDATO...NELLA PARTE IN CUI SI RIDERISCE A TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE CON LE INDAGINI GEOGNOSTICHE IL PRELIEVO DEI CAMPIONI E E LE PROVE SUI TERRENI IN SITO...OMISSIS"

ANCHE QUI IL "TUTTE" MI FA PENSARE CHE FORSE ALCUNI CAMPIONAMENTI,PROVE IN SITO E INDAGINI NON SONO CONTEMPLATE...


NON RILEVA per l'oggetto del contendere che è esclusivamente materia geotecnica.

Quote:
FORSE STANNO APRLANDO DELLE GEOTECNICHE IN SITO...??


si! si riferiscono a quelle, ma per la sentenza rientrano in quelle definitie genericamente "indagini geognostiche"

Quote:
LA SENTENZA N 13483 DEL 20120 A MIO PARERE, SEMBRA LEGGITTIMARE LE INDAGINI CAMPIONAMENTI E PROVE GEOTECNICHE IN SITO:
LEGGO NELLA SENENZA A PAG 15:

La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione.


guardiamo con maggior peso alla conclusione della sentenza e non ai singoli passaggi che, come più volte detto, si prestano a diverse interpretazioni, più o meno favorevoli, ma comunque lasciano sempre la possibilità di tutelare gli interessi di categoria e secondo me non è un caso...

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tutelano poco e la sentenza lascia le cose grossomodo come sono (le prove le possiamo fare ma solo nella geologica che mi sembra orientata alle sole attività di pianificazione ma che in ambito geotecnico non hanno valore) dato che (correggetemi se sbaglio) le nostre attività sono in ambito geotecnico quindi....


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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... te lo dico sinceramente...non mi convinci.. affatto, potresti esssere Sirius o anche Follaccciano o proprio ESPT.

Quote:
le sentenze secondo me vanno lette a fondo;non credo che cambino sostanzialmente le cose, le circolari ministeriali hanno funzione di regolamentare le autorizzazioni ministeriali art 59, per cui annullando una circolare non è che automaticamente si annulla la necessità dell'Autorizzazione (ricordate la vecchia 349?) il CSLP disse: rimane comunque l'obbligo di certificare le prove geotecniche.


ti sbagli e di grosso. La 3761/12 annulla il potere del Ministero di autorizzare, ai sensi dell'art.59 DPR 380/01, ad eseguire indagini geotecniche in sito definite, nella sentenza, genericamente "indagini geognostiche" stop.

Quote:
poi non capisco perchè ve la pigliate così con ESPT. secondo me con stile asettico sta solo facendo l'"avvocato del diavolo", è l'unico che cerca di vedere le cose non ottusamente,


caro Baldassarre, l'ottusità sta dall'altra parte, la Vostra! Non quella che legge la sentenza per far valere gli interessi di categoria professionale.

Quote:
invece di dargli addosso proviamo a smontare le sue tesi oppure bisogna avere il coraggio di dirgli che forse ha ragione (in alcuni punti)


La sua tesi come la tua, e come la tua strategia, è smontata dalle conclusioni della sentenza. L'obiettivo deve essere quello di sostenere le ragioni del mondo professionale geologico in campo geotecnico, riconosciute inequivocabilmente nella sentenza.


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CHE LA 7619N SIA SCRITTA MALE NON C'E' DA ECCEPIRE, SONO D'ACCORDO

MA QUESTA PARTE DELLA SENTENZA A PAG 17 DI 19 MI FA RIMANERE SULLE MIE CONVINZIONI:

"OMISSIS...APPARE MANIFESTATAMENTE IRRAGIONEVOLE CHE LA CIRCOLARE ABBIA RIPORTATO "QUALSIASI" PRELIEVO SU CAMPIONE E PROVE IN SITU ALL'ATTIVITA' DEI LABORATORI AUTORIZZATI....OMISSIS....TALE DISPOSIZIONE SI RIFERISCE SOLO ALLE INDAGINI GEOTECNICHE, CHE SONO INDAGINI DI LABORATORIO....OMISSIS"

IO CONTINUO A CREDERE CHE IL LA BOREATORIO NON DEBBA ESSERE CONFINATO IN UN AMBIENTE CHIUSO

L'ART 59 NON SPECIFICA SE IL LAB E' IN SITO O FISSO

A PAG18 DI 19 LEGGO:

"...OMISSIS..IL RICORSO E' FONDATO...NELLA PARTE IN CUI SI RIDERISCE A TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE CON LE INDAGINI GEOGNOSTICHE IL PRELIEVO DEI CAMPIONI E E LE PROVE SUI TERRENI IN SITO...OMISSIS"

La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione.

CHE SECONDO ME SONO LE GEOTECNICHE.

E POI C'E' LA CORCOLARE N 617 CHe DEFINISCE QUALE SONO LE
PROVE GEOTECNICHE IN SITO.

NELLA CIRCOLARE 617 IL PRESSIOMETRO ED IL PENETROMETRO VENGONO DEFINITI NELLA TAB C 6.2.1 MEZZI DI INDAGINE E PROVE GEOTECNICHE IN SITO

CHIEDO:
DOVE E' SCRITTO NELLA SENTENZA CHE IL MINISTERO HA SBAGLIATO A CHIAMARE "LABORATORIO" I LABORATORI IN SITO INERENTI LA 7619???????????????????????????????????????
[/quote]


sono d'accordo, smettiamola di dire che le prove in sito non sono prove di laboratorio.
la Circolare 617 dell'NTC parla chiaro: le indagini geotechiche riportate nella tab. C6.2.I(tra cui quelle in sito) sono sottoposte alla disciplina art. 59.
in pratica io la vedo così: posso fare la stratigrafia (geognostica) anche con trincea fatta da ruspa, ma le prove geotecniche (in sito- vedi pressiometriche, penetrometriche ecc.) devono essere "certificate".
per quanto concerne l'ultima frase della sentenza: "OMISSIS..IL RICORSO E' FONDATO...NELLA PARTE IN CUI SI RIDERISCE A TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE CON LE INDAGINI GEOGNOSTICHE IL PRELIEVO DEI CAMPIONI E E LE PROVE SUI TERRENI IN SITO...OMISSIS"
è chiaro che si riferisca al prelievo dei campioni e le prove possono essere anche a scopo differente dal geotecnico, quindi possono essere fatte liberamente da tutti (es. Ambientale, paleontologico, chimico, petrografiche, geofisiche (la Down Hole è prova in sito) geognostico (nel senso di conoscere il tipo di terreno che posso aver campionato con sonda non Autorizzata per esempio ai fini della microzonazione)
E' ipocrito e pretestuoso dire che ciò non è vero, purtroppo....................

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Le cose sono scritte chiare: il laboratorio fa prove sui campioni. Le prove in situ non sono prove di laboratorio ed è stata come ripetuto più volte nella sentenza, è stata una estensione illogica (per me sospetta). La concessione può essere data solo per le prove sui materiali o terreni o rocce. Se si vuole estendere bisogna fare una legge o modificare quella esistente.

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tutelano poco e la sentenza lascia le cose grossomodo come sono (le prove le possiamo fare ma solo nella geologica che mi sembra orientata alle sole attività di pianificazione ma che in ambito geotecnico non hanno valore) dato che (correggetemi se sbaglio) le nostre attività sono in ambito geotecnico quindi....


Michele attento a non cadere nel gioco perverso intervenuto in questo thread all'indomani elle sentenze.
La sentenza 3761/12 non lascia le cose come sono! assolutamente, la sentenza annulla la 7619 e non è cosa da poco in materia di tutela professionale geologica.

Quote:
(le prove le possiamo fare ma solo nella geologica che mi sembra orientata alle sole attività di pianificazione ma che in ambito geotecnico non hanno valore)


Michele, sinceramente, questa frase non ha senso. Ti prego, senza offesa, sai che condivido spesso quanto scrivi, rileggi bene i post di ieri.

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sono d'accordo, smettiamola di dire che le prove in sito non sono prove di laboratorio.
la Circolare 617 dell'NTC parla chiaro: le indagini geotechiche riportate nella tab. C6.2.I(tra cui quelle in sito) sono sottoposte alla disciplina art. 59.


state cercando, senza vergogna, di mischiare le carte in tavola. LA SENTENZA afferma che l'art. 59 non è applicabile per le indagini geognostiche, i campionamenti e le prove in sito

Quote:
.... ma le prove geotecniche (in sito- vedi pressiometriche, penetrometriche ecc.) devono essere "certificate".


NON CORRETTO!! LA SENTENZA AFFERMA ALTRO.

Quote:
è chiaro che si riferisca al prelievo dei campioni e le prove possono essere anche a scopo differente dal geotecnico, quindi possono essere fatte liberamente da tutti (es. Ambientale, paleontologico, chimico, petrografiche, geofisiche (la Down Hole è prova in sito) geognostico (nel senso di conoscere il tipo di terreno che posso aver campionato con sonda non Autorizzata per esempio ai fini della microzonazione)
E' ipocrito e pretestuoso dire che ciò non è vero, purtroppo....................


FALSO!, FALSO!! NON CONTESTUALE ALLA MATERIA OGGETTO DEL CONTENDERE, NON SIETE GEOLOGI LIBERI PROFESSIONISTI, STATE GETTANDO BENZINA SUL FUOCO INUTILMENTE.

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Estensione "Illogica", VERGOGNA!!

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non è perchè Follacciano o Sirio o Espt possono pensarla come me significa che siamo la stessa persona. sono sicuro che tra molti lettori non tutti intervegono (io per esempio non lo ho mai fatto fino ad oggi e credo che se questo è il clima dubito che lo afrò ancora).
senza fare polemiche assurde, ma qui mi sembra che se uno liberamente voglia intervenire su una discussione subito scuscita sospetti, indagini (certificate??) su chi possa essere:
-gestore di laboratorio geotecnico autorizzato?
-dipendente di un laboratorio geotecnico?
-disturbatore?

niente di tutto ciò.
sto solo cercando di non attaccarmi con la forza della disperazione a ciò che solo i nostri occhi vogliono vedere tralasciando tutto il resto....

poi per geoantonio: non so se hai attrezzature per prove in sito ma io le ho e come tanti anche io ho investito parecchie migliaia di euro per comprarle,e non sai quanto mi brucia non poterle utilizzare, ma questo non mi mette il prosciutto sugli occhi.

non capite che basta che il ministero aggiunga la parola GEOTECNICHE alla circolare invece che "geognostiche" e ce la pigliamo in saccoccia??

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