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Originariamente inviato da: AndreaEvangelist
Si ma io direi anche di non perdere tempo ad aspettare i possibli sviluppi ma di sollecitare il CNG ad adoperarsi per una collaborazione con il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai fini di scrivere nuove circolari fatte bene (almeno quella per le prove indoor, su cui siamo d'accordo tutti nella interpretazione della sentenza che ne fa rimanere validi i principi ma va riscritta, poi una volta chiarita la sentenza anche l'altra sulle prove outdoor se è il caso)
non mi sembra che la circolare per le indoor sia stata annullata, casomai dovra' essere riscritto l'art. Relativo al direttore di laboratorio, che mi sembra sacrosanto. Per quella della parte outdoor, senza dubbio hai ragione, anche se credo che stc abbia gia' in mente come riproporla. Tra le altre cose io interpreto cosi' quello che e' uscito dalla sentenza: la circolare e' annullata ma poiche' riporta che rimangono valide le autorizzazioni fin qui rilasciate direi che il problema il cslpp lo avra' nel rilasciare le nuove dato che non ci sono piu' i criteri per il rilascio e anche per i rinnovi. Quindi penso che troveranno una strada alla svelta. Di conseguenza sarebbe opportuno che il cng interagisse al piu' presto


Impara l'arte e mettila da parte!
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Di conseguenza sarebbe opportuno che il cng interagisse al piu' presto


si, magari evidenziando e proponendo l'introduzione del tipo di opera secondo NTC 2008 (provvisorie, ordinarie, grandi opere)e per le ordinarie in particolare, sfruttando le Categorie Geotecniche di EC7 e i loro sottoprodotti.

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ESPT, stai continuando a riproporre la stessa idea in maniera così pervicace che sembra quasi che tu voglia dirottare il thread esclusivamente sulle tue opinioni.

Tecnicamente si chiama 'hijacking', ed è questo che sta facendo innervosire Ivan Scaravilli e probabilmente altri che si astengono dal risponderti.

Per Ivan: rammento che l'utilizzo di un nickname è perfettamente lecito in un forum...


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Originariamente inviato da: mccoy
ESPT, stai continuando a riproporre la stessa idea in maniera così pervicace che sembra quasi che tu voglia dirottare il thread esclusivamente sulle tue opinioni.

Tecnicamente si chiama 'hijacking', ed è questo che sta facendo innervosire Ivan Scaravilli e probabilmente altri che si astengono dal risponderti.


Si devo dire che e' un po' troppo insistente, per quanto condivida alcune cose, il comportamento e' del bimbo che batte i piedi perche' gli hanno tolto il lecca lecca...
Senza parlare che fino a 3 giorni fa non c'era su nessun argomento ed ora e' "esploso" come don chisciotte 2 mesi fa!


Impara l'arte e mettila da parte!
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Originariamente inviato da: mccoy
l'utilizzo di un nickname è perfettamente lecito in un forum...

lo so ma.se gli dici c******e ad un nick...lo sfido a sporgere querela.e a generalizzarsi marameo

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Originariamente inviato da: Vianna
Tra le altre cose io interpreto cosi' quello che e' uscito dalla sentenza: la circolare e' annullata ma poiche' riporta che rimangono valide le autorizzazioni fin qui rilasciate direi che il problema il cslpp lo avra' nel rilasciare le nuove dato che non ci sono piu' i criteri per il rilascio e anche per i rinnovi. Quindi penso che troveranno una strada alla svelta. Di conseguenza sarebbe opportuno che il cng interagisse al piu' presto


Questa volta sono pianamente d’accordo con te!!!

Le sentenze rasentano della fanta giurisprudenza, si contraddicono sui principi e danno enfasi ad alcune leggi tralasciando completamente le altre. Bisogna ammettere che l’avv. Otello è stato bravissimo a districarsi in questo groviglio di leggi e portare a casa solo il risultato per le imprese!! Sappiamo bene che un bravo avvocato si attiene al mandato e cerca il massimo risultato per committente!! Il mandato si legge chiaramente nei ricorsi presentati. Quindi, di cosa parliamo???

Il CNG è l’unico ordine di professionisti che fa solo e soltanto gli interessi delle imprese! I geologi liberi professionisti vengono puntualmente sacrificati. Ormai i professionisti sono ridotti alla fame grazie alle tante leggi, leggine e, adesso, anche alle sentenze che hanno visto la partecipazione attiva del CNG.
Oggi il GNG festeggia la vittoria, ma quale vittoria festeggia?? Cosa abbiamo vinto??
Egidio, voi illuminarci??
georigth, perché il Liberi professionisti devono festeggiare??
Julianto, perché si limita a leggere i post e non interviene per spiegare a noi comuni mortali i motivi della vittoria ???


Cmq, ricordatevi che per noi professionisti è l’ennesima vessazione, mentre per voi è solo una vittoria di PIRRO !!!


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Sono insistente, no sono solo stato provocato, da visioni troppo soggettive....
Non mi sembra che nel geoforum si possa intervenire solo se lo si era fatto anche in passato....

Torniamo alla sentenza, provo a fare un mio ragionamento logico, che vi prego di provare a smontare:

Si può parlare di laboratorio in sito? oppure i laboratori sono solo quelli indoor?

Prendo uno dei più autorevoli dizionari italiani (Treccani) e leggo alla voce "Laboratorio scientifico":
"locale, edificio, o ambiente fornito di apposite installazioni e apparecchi scientifici o tecnici, in cui vengono svolte attività sperimentali (in particolre di misurazioni)finalizzate ad analise, controllo, ricerca..."

Quindi il laboratorio può essere anche l'ambiente! l'ambiente è sia l'esterno che l'interno, oppure no?

Ora l'art 59, parla di laboratorio ma non specifica se è all'interno o all'esterno.
inoltre non mi sembra che la sentenza 00788 dica che il ministero ha sbaglaito a chiamare le imprese che lavorano all'esterno "laboratorio" oppure mi sbaglio?

quanto riguarda il termine "indagini geotecniche", l'art 59 non mi sembra che specifichi che le indagini geotecniche siano solo quelle indoor!

Ci sono o no anche indagini geotecniche in sito?
Ci sono o no indagini geotecniche che possono essere compiute solo in sito?

Le sabbie e le ghiaie possono essere campionate indisturbate per condurre indagini geotecniche di laboratorio??
non mi sembra!
forse su tali terreni non è meglio effettuarte indagini in sito?

poi nasce, a mio modestissimom parere, un paradosso:
Se compro un bella scatola di Casagrande (tipica prova di laboratorio geotecnico indoor) e la porto in un sito all'aperto: in questo caso non sono più soggetto ad alcuna autorizzazione?

La sentenza 00788 recita a pag 12 di 19:
"Mentre le indagini geotecniche sono studi geologici applicati, eseguiti tramite prove di laboratorio, a cui la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioniaccosta anche le prove in situ cvon gli specifici macchinari ivi indicati, le indgini geognostiche indicano la più ampia attività di conoscenza geologica, che confluisce nella relazione geologica; anche tali indagini possono essere eseguite con prelievo di campioni, prospezioni del terreno, carotaggi"

a mio avviso quindi il Ministero ha sbagliato solo ad usare la parola indagini geognostiche, prelievo di campioni in sito e prove in sito....sono termini troppo generici...
Secondo il mio parere lil ministero avrebbe dovuto utilizzare i seguenti termini
"indaginini geotecniche, prelievo di campioni a scopi geotecnici e prove geotecniche in sito"

il CNG o il ministero o il Tar deve chiarire questo apetto

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originariamente inviata da: IVAN SCARAVILLI

Questa è la mia risposta.

Il geologo .....deve astenersi da ogni azione che possa ledere il prestigio della professione:

_______________________________________________________
risposta:

Forse tu sei convinto di sapere dove sia la verità...
io non so chi ha ragione, per questo cerco di discutere e ragionare DEMOCRATICAMENTE, con chi ha la voglia e il coraggio di FARLO.

CERCARE DI ARRIVARE ALLA VERITA'NON E' LEDERE AL PRESTIGIO DELLA PROFESSIONE? NON MI SEMBRA.

PERCHE' INVECE DI FARE POLEMICHE E CERCARE DI FARMI ASTENERE DI ESPRIME IL MIO SOGGETTIVO PENSIERO, SOLO PERCHE' E' IN CONTRASTO CON IL TUO,O IL VOSTRO, NON SPIEGHI IL TUO MODO DI INTERPRETARE I PASSI DELLA SENTENZA?

AVRO', NEL CASO, CORAGGIO DI DIRTI CHE HAI RAGIONE!

Ultima modifica di ESPT; 30/04/2012 08:40.
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Quote:
Sono insistente, no sono solo stato provocato, da visioni troppo soggettive....


guarda che è l'oggettività della sentenza 3761 che ti sta mettendo in difficoltà e non ne capiamo il motivo se ti dichiari geologo libero professionsita.

Quote:
Si può parlare di laboratorio in sito? oppure i laboratori sono solo quelli indoor?

Prendo uno dei più autorevoli dizionari italiani (Treccani) e leggo alla voce "Laboratorio scientifico":
"locale, edificio, o ambiente fornito di apposite installazioni e apparecchi scientifici o tecnici, in cui vengono svolte attività sperimentali (in particolre di misurazioni)finalizzate ad analise, controllo, ricerca..."

Quindi il laboratorio può essere anche l'ambiente! l'ambiente è sia l'esterno che l'interno, oppure no?


nel merito della questione ricorso avverso la circolare 7619 e relativa sentenza 3761 e sopratutto dell'oggetto del contendere, NO!!, no si può parlare di laboratorio in sito. Al massimo puoi parlare di "laboratorio geotecnico mobile" che non riguarda certo le dotazioni dei professionsiti ma che ritroviamo, ad esempio nelle grandi aziende di Costruzione di infrastrutture. Chi utilizza un penetromentro statico nell'ambito delle sue attività professionali o un pressiometro od altro, non opera con un laboratorio in sito come tu ti ostini a pensare.

Quote:
Ora l'art 59, parla di laboratorio ma non specifica se è all'interno o all'esterno.
inoltre non mi sembra che la sentenza 00788 dica che il ministero ha sbaglaito a chiamare le imprese che lavorano all'esterno "laboratorio" oppure mi sbaglio?


continui ad avvitarti nel tuo ragionamento autolesivo di geologo libero professionsita (se lo sei veramente). Ripeto ancora:
secondo la sentenza TAR Lazio 3761/12, l’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380, citato nel punto 6.2.2 delle NTC08 con riferimento ai laboratori autorizzati ad eseguire indagini certificate, è applicabile solo nel caso delle "indagini geotecniche", identificate dal Tribunale, con le sole "prove di laboratorio geotecnico", senza alcun riferimento al prelievo di campioni ed analisi in sito.

Quote:
quanto riguarda il termine "indagini geotecniche", l'art 59 non mi sembra che specifichi che le indagini geotecniche siano solo quelle indoor!

Ci sono o no anche indagini geotecniche in sito?
Ci sono o no indagini geotecniche che possono essere compiute solo in sito?


ripeto anche qui, dobbiamo attenerci alla sentenza per farla valere per i nostri interessi. Secondo la sentenza, le indagini geotecniche sono solo le prove di laboratorio e le indagini geognostiche sono solo carotaggi, campionamenti e prove in situ. Devi cambiare PARADIGMA se vuoi continuare a difendere i tuoi interessei di libero professionsita (se lo sei)

Quote:
Se compro un bella scatola di Casagrande (tipica prova di laboratorio geotecnico indoor) e la porto in un sito all'aperto: in questo caso non sono più soggetto ad alcuna autorizzazione?


Hai (avresti) tempo da perdere?? Se ti piace lavorare all'aria aperta puoi anche arredare il tuo laboratorio con qualche pianta in più ed aprire le finestre, addomesticando qualche pecorella per rendere tutto più bucolico!!

Quote:
La sentenza 00788 recita a pag 12 di 19:
"Mentre le indagini geotecniche sono studi geologici applicati, eseguiti tramite prove di laboratorio, a cui la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioniaccosta anche le prove in situ cvon gli specifici macchinari ivi indicati, le indgini geognostiche indicano la più ampia attività di conoscenza geologica, che confluisce nella relazione geologica; anche tali indagini possono essere eseguite con prelievo di campioni, prospezioni del terreno, carotaggi"


sempre dalla sentenza a pag.18 di 19 si conclude:

sotto tale profilo il ricorso è fondato, e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui si riferisce a tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo di campioni e le prove sui terreni in sito (art 1.1)


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Originariamente inviato da: geoantonio
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AVETE AVUTO IL TEMPO DI LEGGERE LA SENTENZA:
iniziamo a dibbattere i vari punti cercando di arrivare ad una interpretazione oggettiva.
riporto uno dei passaggi più interessanti, che mi sembra essere molto chiaro, forse mi sbaglio:

pag 15 di 19 della sentenza 00788/2011
"OMISSIS......La sentenza di questa sezione n. 13483 del 2010, pur relativa ad altra problematica, ha appunto fatto riferimento al nesso tra l’art 59 e la disciplina delle NTC tutte relative alle indagini geotecniche: “ con il DM 14.1.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) è stato introdotto un sistema organico di qualificazione e di controllo di modo che, in particolare, i progetti delle opere strutturali interagenti con il terreno siano basati su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini e prove, costituenti parte integranti del progetto e caratterizzate da sicure autorevolezza ed affidabilità proprio in quanto condotte e certificate dai laboratori autorizzati di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Nella materia sono chiaramente in gioco esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica, poichè l’autorizzazione dei laboratori all’effettuazione, con validità certificatoria ufficiale, di prove geotecniche su rocce e terreni ai fini dell’edificazione di costruzioni, deve essere ispirata al massimo rigore proprio al fine di evitare che una funzione così delicata, non a caso costituente servizio pubblico, possa essere svolta da soggetti inadeguati, con conseguente possibile compromissione delle menzionate esigenze.”


La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione.

Le norme tecniche sulle costruzioni non fanno alcun riferimento alle indagini geognostiche..... OMISSIS"


e poi...!???? Continuando a leggere, subito dopo e fino alla fine della sentenza, la 7619 viene sostanzialmente smontata ESPT!!

Quote:
MI SEMBRA DI CAPIRE DA QUESTI PASSI RIPORTATI CHE L'ART 59 SPECIFICA CHE SOLO LE PROVE GEOTECNICHE (E NON LE GENERICHE GEOGNOSTICHE) DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE, INOLTRE CHE LE INDAGINI GEOTECNICHE IL PRELIEVO DEI CAMPIONI E LE PROVE IN SITO GEOTECNICHE VENGONO LEGGITTIMATE E DEVONO ANCORA OGGI ESERE ESEGUITA DAI LABORATORI IN SITO ATTUALMENTE AUTORIZZATI IN BASE ALL'ART 59
O MI SBAGLIO?????????????

sbagli o meglio interpreti a modo tuo una sentenza, o tutte e due se preferisci, in cui i giudici, a modo loro o a modo di qualcun'altro...hanno definito in maniera impropria i termini dell'oggetto del contendere; sostanziamente in questo modo:

-indagini geotecniche (prove geotcniche di laboratorio)
-indagini geognostiche (carotaggi, campionamenti, prove in sito, ecc.)

riguardo al tuo amato art. 59, che secondo me farà un brutta fine nella pratica (vd. mio post precedente su questo therad), a pag. 17 di 19 della sentenza 3761/12 terzo capoverso, comunque si afferma che esso non ha potere per i campionamenti e le prove in situ e si ribadisce (impropriamente) che le indagini geotecniche corrispondono (esclusivamente) crazy alle prove di laboratorio.

Poi, aggiungo solamente una commento per farti riflettere anche sulla tua generalizzazione, comune a molti Colleghi e Rappresentanti, riguardo alla distinzione NETTA tra attività professionale e d'impresa in nome della terzietà o di cause meno nobili, mascherate in passato ANCHE dietro a quest'ultima:

Quote:
come ho già scritto in altri post, considerare l'esecuzione di indagine geotecnica (sito/laboratorio)un'attività di impresa in senso assoluto e per di più da sottoporre in ogni caso a regime autorizzatorio, è concettualmente errato e fortemente lesivo per l'attività professionale di Geologo. Tale equivoco è alla base della strumentalizzazione operata con le Circolari MIT senza considerare, chissà perchè!, le Categorie Geotecniche sensu Eurocodice 7 e i loro sottoprodotti.


CHE LA 7619N SIA SCRITTA MALE NON C'E' DA ECCEPIRE, SONO D'ACCORDO

MA QUESTA PARTE DELLA SENTENZA A PAG 17 DI 19 MI FA RIMANERE SULLE MIE CONVINZIONI:

"OMISSIS...APPARE MANIFESTATAMENTE IRRAGIONEVOLE CHE LA CIRCOLARE ABBIA RIPORTATO "QUALSIASI" PRELIEVO SU CAMPIONE E PROVE IN SITU ALL'ATTIVITA' DEI LABORATORI AUTORIZZATI....OMISSIS....TALE DISPOSIZIONE SI RIFERISCE SOLO ALLE INDAGINI GEOTECNICHE, CHE SONO INDAGINI DI LABORATORIO....OMISSIS"

IO CONTINUO A CREDERE CHE IL LA BOREATORIO NON DEBBA ESSERE CONFINATO IN UN AMBIENTE CHIUSO

L'ART 59 NON SPECIFICA SE IL LAB E' IN SITO O FISSO

A PAG18 DI 19 LEGGO:

"...OMISSIS..IL RICORSO E' FONDATO...NELLA PARTE IN CUI SI RIDERISCE A TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE CON LE INDAGINI GEOGNOSTICHE IL PRELIEVO DEI CAMPIONI E E LE PROVE SUI TERRENI IN SITO...OMISSIS"

ANCHE QUI IL "TUTTE" MI FA PENSARE CHE FORSE ALCUNI CAMPIONAMENTI,PROVE IN SITO E INDAGINI NON SONO CONTEMPLATE...
FORSE STANNO APRLANDO DELLE GEOTECNICHE IN SITO...???

LA SENTENZA N 13483 DEL 20120 A MIO PARERE, SEMBRA LEGGITTIMARE LE INDAGINI CAMPIONAMENTI E PROVE GEOTECNICHE IN SITO:
LEGGO NELLA SENENZA A PAG 15:

La sentenza n. 13483 del 2010 afferma la legittimità delle norme tecniche sulle costruzioni nella parte in cui sottopongono, quindi, anche i prelievi di campioni e le prove in situ alla autorizzazione di cui all’art 59, ma la disciplina delle Norme tecniche sulle costruzioni specifica il tipo di prove sottoposte ad autorizzazione.

CHE SECONDO ME SONO LE GEOTECNICHE.

E POI C'E' LA CORCOLARE N 617 CHe DEFINISCE QUALE SONO LE
PROVE GEOTECNICHE IN SITO.

NELLA CIRCOLARE 617 IL PRESSIOMETRO ED IL PENETROMETRO VENGONO DEFINITI NELLA TAB C 6.2.1 MEZZI DI INDAGINE E PROVE GEOTECNICHE IN SITO

CHIEDO:
DOVE E' SCRITTO NELLA SENTENZA CHE IL MINISTERO HA SBAGLIATO A CHIAMARE "LABORATORIO" I LABORATORI IN SITO INERENTI LA 7619???????????????????????????????????????

Ultima modifica di ESPT; 30/04/2012 09:35.
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